Speciale pubblicazione Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro:
Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012. Entreranno in vigore il 26 gennaio
2012. "Schema
di riepilogo Formazione dopo Accordo Stato-Regioni"
Postata Giovedì 12 gennaio 2012, 20:30
da Admin
PUBBLICAZIONE IMMEDIATA
NEWS ANNO 2012
DURC No alle
autocertificazioni.
06/marzo/2012 --
La Direzione Generale per l'Attività
Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interessata dalle
parti sociali delle imprese edili a pronunciarsi in ordine agli effetti sulla
normativa Durc delle innovazioni apportate al D.P.R. n. 445/2000 dalla L. n.
183/2011 (Legge di Stabilità 2012), si è pronunciata con l'allegata nota del
16.1.2012 per la non autocertificabilità del DURC.
Il Ministero, esaminando i contenuti del citato D.P.R. n. 445/2000, ha chiarito
che l'articolo 44-bis "stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e
gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le
valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto
previdenziale o assicuratore) non possono essere sostituite da una
autodichiarazione", confermando il precedente orientamento espresso in materia1.
Di conseguenza, l'inammissibilità dell'autocertificazione comporta l'esclusione
del DURC dall'ambito di applicazione dell'articolo 40, comma 02, del D.P.R. n.
445/2000 secondo cui "Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è
apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere
prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi».".
Pertanto, l'attuale disciplina speciale in tema di DURC deve ritenersi immutata.
Nel richiamare i contenuti della citata nota, d'intesa con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, si ritiene opportuno fornire ulteriori
precisazioni sulla "possibilità, da parte della P.A. di acquisire un DURC (non
una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti
potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la
verifica delle autocertificazioni".
Tale ipotesi deve intendersi riferita ai soli casi in cui il legislatore ha
previsto espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati e,
specificatamente, all'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 secondo cui
questo deve essere trasmesso "all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio
dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio
attività". In tale caso, l'Amministrazione che ha ricevuto il DURC può
verificare in ogni momento l'autenticità dello stesso attraverso il contrassegno
posto in calce al documento2.
D'intesa con il Dicastero, si precisa altresì che resta confermato l'obbligo di
acquisire d'ufficio il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle
Amministrazioni procedenti3 e che le fattispecie in cui è consentito all'impresa
di presentare una dichiarazione in luogo del DURC sono solo quelle espressamente
previste dal legislatore.4 Dette dichiarazioni restano soggette a verifica ai
sensi dell'articolo 71, del D.P.R. n. 445/2000, tramite l'acquisizione d'ufficio
del DURC da parte dell'Amministrazione che le riceve.
Si comunica infine che, in conseguenza di quanto sopra precisato, la richiesta
di DURC per le seguenti tipologie:
appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi
contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto
agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni
dal 13 febbraio p.v. potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni
Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.
Le imprese interessate, attraverso l'apposita funzione di consultazione
disponibile sull'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it, potranno
verificare la richiesta di DURC da parte della Stazione Appaltante pubblica o
dell'Amministrazione procedente ed il suo iter.
Leggi "Nota del 16 gennaio
2012".pdf
torna all'indice
La Conferenza
Stato-Regioni ha approvato l’intesa sull’Accordo previsto dall’Art. 73 comma 5,
del TUS che richiede l’individuazione di quelle attrezzature di lavoro per le
quali viene richiesta una specifica abilitazione degli operatori.
22/febbraio/2012 --
La Conferenza Stato-Regioni del
22/2/2012 ha raggiunto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano sui criteri di abilitazione e sulla formazione degli operatori
di particolari attrezzature di lavoro in attuazione dell’articolo 73, comma 5,
del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
La Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ha approvato l’intesa
sull’Accordo previsto dall’Art. 73, comma 5, del d lgs 81 che richiede
l’individuazione di quelle attrezzature di lavoro per le quali viene richiesta
una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi, ed i requisiti minimi di validità della formazione.
L’ Accordo dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore
12 mesi dopo la predetta pubblicazione. Alla data di entrata in vigore della
normativa d’attuazione verranno riconosciuti i corsi già effettuati che, per
ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i requisiti previsti dal punto 9
dell’Accordo.
I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’Accordo sono incaricati
dell’uso delle attrezzature individuate nel testo normativo, devono effettuare i
corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo (punto 12).
Elenco attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione
degli operatori (art 72 comma 5 D.lgs 81/08)
Piattaforme di lavoro mobili elevabili
Gru a torre
Gru mobile (autogru)
Gru per autocarro
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico,
carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi
telescopici rotativi)
Trattori agricoli o forestali
Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale
caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
Pompa per calcestruzzo
L’Accordo prevede che l’abilitazione sia rinnovata ogni 5 anni dalla data di
rilascio dell’attestazione dell’abilitazione, a condizione che sia svolto un
corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative
agli argomenti previsti dai moduli pratici.
Leggi "il
testo dell'Accordo Attrezzature PLE (Piattaforma di Lavoro Elevabile)".pdf
Leggi "Attrezzature
PLE (Piattaforma di Lavoro Elevabile)".pdf
torna all'indice
LINEE DI INDIRIZZO
SGSL - MPI.
13/febbraio/2012 --
Per l’implementazione di Sistemi di
Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro nelle Micro e Piccole Imprese
Le presenti Linee di indirizzo sono state sviluppate in accordo tra INAIL,
CASARTIGIANI, CLAAI, CNA, CONFARTIGIANATO, CGIL, CISL, UIL attraverso un gruppo
di esperti nominati dalle parti.
Le Linee di indirizzo SGSL-MPI sono state redatte per facilitare le micro e
piccole imprese nell’implementazione di un Sistema di gestione della Salute e
Sicurezza sul Lavoro (SGSL).
Per gli scopi di questo documento si sono ritenute micro e piccole imprese le
aziende dotate di struttura organizzativa semplice, Datore di Lavoro (art. 2
c.1, lett. b del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) e lavoratori (art. 2 c.1, lett. a del
D.Lgs. 81/2008 s.m.i.), integrata dalla figura del preposto (art. 2 c.1, lett. e
del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.), e in particolare le imprese artigiane.
In relazione a ciò, il modello delle presenti Linee di Indirizzo propone
modalità applicative semplificate, appropriate alle caratteristiche dimensionali
e di struttura organizzativa semplice propria delle micro e piccole imprese e
tale da minimizzare il fabbisogno di risorse umane e strumentali da impegnare
nella implementazione del SGSL aziendale.
Il modello descritto dalle presenti Linee di indirizzo non è applicabile ad
aziende medie, grandi e strutturate.
Occorre tenere presente che l’applicazione delle Linee di Indirizzo SGSL-MPI può
dare luogo all’attribuzione di funzioni specifiche, con la conseguente
attribuzione delle connesse responsabilità, a persone operanti nella struttura
aziendale, generando la figura di preposti che, prima dell’applicazione in
azienda del SGSL, potevano non essere previsti. Tale aspetto deve essere tenuto
presente e opportunamente valutato dalle organizzazioni che intendono adottare
un SGSL anche nella definizione di compiti e responsabilità richiesta dalle
presenti Linee di indirizzo.
Più in generale, si ritiene che la realizzazione di un SGSL, anche secondo le
modalità semplificate riportate in questo documento, rappresenti un impegno
notevole, in particolare per le imprese con un numero minimo di lavoratori che,
normalmente, sono poco o nulla strutturate dal punto di vista organizzativo.
Pertanto tali aziende devono valutare con attenzione l’opportunità e persino
l’effettiva necessità di implementare un SGSL aziendale. Di certo, occorre
ribadire che un SGSL, se ben implementato, porta a buoni risultati in materia di
salute e sicurezza ma la sua adozione, non essendo in nessun caso da
considerarsi obbligatoria, deve essere ben ponderata e valutata dalla direzione
aziendale in virtù delle proprie necessità ed esigenze gestionali ed
organizzative.
Le aziende volontariamente possono decidere di adottare il modello di gestione
della sicurezza delle presenti Linee di Indirizzo.
Leggi "Linee
Guida SGSL - MPI".pdf
torna all'indice
Formazione sicurezza
sui luoghi di lavoro: pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio
2012. Entreranno in vigore il 26 gennaio 2012.
12/gennaio/2012 --
Il 21 dicembre 2011 la Conferenza
Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli Accordi relativi
alla formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2012 sono stati pubblicati tali
Accordi, che disciplinano la formazione di dirigenti, preposti e lavoratori, ai
sensi dell’art. 37, commi 2 e 7 del D.Lgs. 81/2008.
La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in
base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto.
Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede che il datore di lavoro
garantisca che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione in materia di
salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare
riferimento a:
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo, assistenza;
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell'azienda.
Inoltre il Testo Unico prevede che la durata, i contenuti minimi e le modalità
della formazione siano definiti mediante accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome,
previa consultazione delle parti sociali.
Il 21 dicembre 2011 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni
ha approvato gli Accordi relativi alla formazione sulla sicurezza.
Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in
Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio.
La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in
base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto.
In particolare, le imprese saranno suddivise per grado di rischio cui
competeranno diversi obblighi formativi.
I livelli saranno:
Basso: uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo
Medio: agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio,
Alto: costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero,
energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali.
Tutti i lavoratori, nessuno escluso dovranno seguire corsi specifici in base al
livello di rischio:
Rischio Basso: 4 ore
Rischio Medio:8 ore
Rischio Alto: 16 ore
con aggiornamento obbligatorio quinquennale.
La formazione può essere seguita in modalità e-learning.
I datori di lavoro che svolgano funzioni di RSPP dovranno seguire corsi
specifici in base al livello di rischio:
Rischio Basso: 16 ore
Rischio Medio: 32 ore
Rischio Alto: 48 ore
Preposti e Dirigenti dovranno seguire corsi di formazione specifici con
aggiornamenti obbligatori.
Leggi "il
testo dell'Accordo Stato-Regioni Formazione Datori Lavoro che svolgono funzione
di RSPP".pdf
Leggi "il
testo dell'Accordo Stato-Regioni Formazione Lavoratori".pdf
Leggi "Schema
di riepilogo Formazione dopo Accordo Stato-Regioni".pdf
torna all'indice
Per ulteriori informazioni, contattare:
E.F.A.S. Italia - Ente Formazione Ambiente Sicurezza Italia
via G. Failla, 2/A - 95041 - Caltagirone (CT)
Tel: 339 7005359
Fax: 095 2933720
Internet:
info@efasitalia.it
|