Speciale pubblicazione Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro: Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012. Entreranno in vigore il 26 gennaio 2012. "Schema di riepilogo Formazione dopo Accordo Stato-Regioni"
Postata Giovedì 12 gennaio 2012, 20:30
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NEWS ANNO 2012

 

 

 

DURC No alle autocertificazioni.

06/marzo/2012 -- La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interessata dalle parti sociali delle imprese edili a pronunciarsi in ordine agli effetti sulla normativa Durc delle innovazioni apportate al D.P.R. n. 445/2000 dalla L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), si è pronunciata con l'allegata nota del 16.1.2012 per la non autocertificabilità del DURC.
Il Ministero, esaminando i contenuti del citato D.P.R. n. 445/2000, ha chiarito che l'articolo 44-bis "stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore) non possono essere sostituite da una autodichiarazione", confermando il precedente orientamento espresso in materia1.
Di conseguenza, l'inammissibilità dell'autocertificazione comporta l'esclusione del DURC dall'ambito di applicazione dell'articolo 40, comma 02, del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui "Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».".
Pertanto, l'attuale disciplina speciale in tema di DURC deve ritenersi immutata.
Nel richiamare i contenuti della citata nota, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni sulla "possibilità, da parte della P.A. di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni".
Tale ipotesi deve intendersi riferita ai soli casi in cui il legislatore ha previsto espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati e, specificatamente, all'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 secondo cui questo deve essere trasmesso "all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività". In tale caso, l'Amministrazione che ha ricevuto il DURC può verificare in ogni momento l'autenticità dello stesso attraverso il contrassegno posto in calce al documento2.
D'intesa con il Dicastero, si precisa altresì che resta confermato l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti3 e che le fattispecie in cui è consentito all'impresa di presentare una dichiarazione in luogo del DURC sono solo quelle espressamente previste dal legislatore.4 Dette dichiarazioni restano soggette a verifica ai sensi dell'articolo 71, del D.P.R. n. 445/2000, tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'Amministrazione che le riceve.
Si comunica infine che, in conseguenza di quanto sopra precisato, la richiesta di DURC per le seguenti tipologie:
appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto
agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni
dal 13 febbraio p.v. potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.
Le imprese interessate, attraverso l'apposita funzione di consultazione disponibile sull'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it, potranno verificare la richiesta di DURC da parte della Stazione Appaltante pubblica o dell'Amministrazione procedente ed il suo iter.




 



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La Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’intesa sull’Accordo previsto dall’Art. 73 comma 5, del TUS che richiede l’individuazione di quelle attrezzature di lavoro per le quali viene richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

22/febbraio/2012 -- La Conferenza Stato-Regioni del 22/2/2012 ha raggiunto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui criteri di abilitazione e sulla formazione degli operatori di particolari attrezzature di lavoro in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
La Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ha approvato l’intesa sull’Accordo previsto dall’Art. 73, comma 5, del d lgs 81 che richiede l’individuazione di quelle attrezzature di lavoro per le quali viene richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi, ed i requisiti minimi di validità della formazione.
L’ Accordo dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore 12 mesi dopo la predetta pubblicazione. Alla data di entrata in vigore della normativa d’attuazione verranno riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i requisiti previsti dal punto 9 dell’Accordo.
I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’Accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature individuate nel testo normativo, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo (punto 12).
Elenco attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori (art 72 comma 5 D.lgs 81/08)
Piattaforme di lavoro mobili elevabili
Gru a torre
Gru mobile (autogru)
Gru per autocarro
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
Trattori agricoli o forestali
Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
Pompa per calcestruzzo
L’Accordo prevede che l’abilitazione sia rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’attestazione dell’abilitazione, a condizione che sia svolto un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti previsti dai moduli pratici.


 



Leggi "il testo dell'Accordo Attrezzature PLE (Piattaforma di Lavoro Elevabile)".pdf

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LINEE DI INDIRIZZO SGSL - MPI.

13/febbraio/2012 -- Per l’implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro nelle Micro e Piccole Imprese
Le presenti Linee di indirizzo sono state sviluppate in accordo tra INAIL, CASARTIGIANI, CLAAI, CNA, CONFARTIGIANATO, CGIL, CISL, UIL attraverso un gruppo di esperti nominati dalle parti.
Le Linee di indirizzo SGSL-MPI sono state redatte per facilitare le micro e piccole imprese nell’implementazione di un Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL).
Per gli scopi di questo documento si sono ritenute micro e piccole imprese le aziende dotate di struttura organizzativa semplice, Datore di Lavoro (art. 2 c.1, lett. b del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) e lavoratori (art. 2 c.1, lett. a del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.), integrata dalla figura del preposto (art. 2 c.1, lett. e del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.), e in particolare le imprese artigiane.
In relazione a ciò, il modello delle presenti Linee di Indirizzo propone modalità applicative semplificate, appropriate alle caratteristiche dimensionali e di struttura organizzativa semplice propria delle micro e piccole imprese e tale da minimizzare il fabbisogno di risorse umane e strumentali da impegnare nella implementazione del SGSL aziendale.
Il modello descritto dalle presenti Linee di indirizzo non è applicabile ad aziende medie, grandi e strutturate.
Occorre tenere presente che l’applicazione delle Linee di Indirizzo SGSL-MPI può dare luogo all’attribuzione di funzioni specifiche, con la conseguente attribuzione delle connesse responsabilità, a persone operanti nella struttura aziendale, generando la figura di preposti che, prima dell’applicazione in azienda del SGSL, potevano non essere previsti. Tale aspetto deve essere tenuto presente e opportunamente valutato dalle organizzazioni che intendono adottare un SGSL anche nella definizione di compiti e responsabilità richiesta dalle presenti Linee di indirizzo.
Più in generale, si ritiene che la realizzazione di un SGSL, anche secondo le modalità semplificate riportate in questo documento, rappresenti un impegno notevole, in particolare per le imprese con un numero minimo di lavoratori che, normalmente, sono poco o nulla strutturate dal punto di vista organizzativo. Pertanto tali aziende devono valutare con attenzione l’opportunità e persino l’effettiva necessità di implementare un SGSL aziendale. Di certo, occorre ribadire che un SGSL, se ben implementato, porta a buoni risultati in materia di salute e sicurezza ma la sua adozione, non essendo in nessun caso da considerarsi obbligatoria, deve essere ben ponderata e valutata dalla direzione aziendale in virtù delle proprie necessità ed esigenze gestionali ed organizzative.
Le aziende volontariamente possono decidere di adottare il modello di gestione della sicurezza delle presenti Linee di Indirizzo.



 



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Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro: pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012. Entreranno in vigore il 26 gennaio 2012.

12/gennaio/2012 -- Il 21 dicembre 2011 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli Accordi relativi alla formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2012 sono stati pubblicati tali Accordi, che disciplinano la formazione di dirigenti, preposti e lavoratori, ai sensi dell’art. 37, commi 2 e 7 del D.Lgs. 81/2008.
La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto.
Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede che il datore di lavoro garantisca che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
Inoltre il Testo Unico prevede che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, previa consultazione delle parti sociali.
Il 21 dicembre 2011 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli Accordi relativi alla formazione sulla sicurezza.
Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio.
La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto.
In particolare, le imprese saranno suddivise per grado di rischio cui competeranno diversi obblighi formativi.
I livelli saranno:
Basso: uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo
Medio: agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio,
Alto: costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali.
Tutti i lavoratori, nessuno escluso dovranno seguire corsi specifici in base al livello di rischio:
Rischio Basso: 4 ore
Rischio Medio:8 ore
Rischio Alto: 16 ore
con aggiornamento obbligatorio quinquennale.
La formazione può essere seguita in modalità e-learning.
I datori di lavoro che svolgano funzioni di RSPP dovranno seguire corsi specifici in base al livello di rischio:
Rischio Basso: 16 ore
Rischio Medio: 32 ore
Rischio Alto: 48 ore
Preposti e Dirigenti dovranno seguire corsi di formazione specifici con aggiornamenti obbligatori.



 

Leggi "il testo dell'Accordo Stato-Regioni Formazione Datori Lavoro che svolgono funzione di RSPP".pdf

Leggi "il testo dell'Accordo Stato-Regioni Formazione Lavoratori".pdf

Leggi "Schema di riepilogo Formazione dopo Accordo Stato-Regioni".pdf

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