Speciale pubblicazione Linee guida ISPESEL per l'esposizione ad agenti fisici
Postata Lunedì 31 maggio 2010, 20:30
da Admin

PUBBLICAZIONE IMMEDIATA


NEWS ANNO 2010

 

 

 

Legge 183/2010 - Pubblicato su G.U. del 10 novembre del 2010 il "Collegato lavoro".

17/novembre/2010 -- Dopo un aspro confronto parlamentare, è stato pubblicato in G.U. il 10 novembre 2010 il cosiddetto "Collegato Lavoro", una norma costituita da 50 articoli, il cui iter è stato caratterizzato da sette passaggi parlamentari ed un rinvio del Presidente della Repubblica alle Camere per un riesame.
Se il dibattito parlamentare sul collegato lavoro ha visto un vivace confronto dei due schieramenti governo-opposizione, il cittadino della strada conosce poco o nulla di questa norma che, eppure, incide profondamente nell'ordinamento del lavoro vigente. Vediamo quindi quali novità sono state introdotte.
In materia di lavoro sommerso, la norma ha un rilievo importante per il nostro impianto sanzionatorio del lavoro, introducendo una maxi sanzione pecuniaria amministrativa: da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore in nero, oltre a 150 euro per ogni giornata effettiva di lavoro prestata. Già dai primi approcci si evincono alcune importanti differenze: il lavoratore preso in considerazione in questo contesto non è più quello "non risultante da scritture obbligatorie", ma colui "per cui non è stata effettuata la comunicazione preventiva al centro per l'impiego" .
Nell'eventualità in cui il lavoratore sia stato invece assunto dopo aver effettuato un periodo di prova in nero la sanzione massima è leggermente ridotta: da 1.000 ad 8.000 euro.
Miglior trattamento, invece, per il datore di lavoro in caso di conversione di un contratto a tempo determinato, in cui il giudice potrà condannare l'imprenditore a risarcire il dipendente per un importo variabile da 2,5 a 12 mensilità secondo criteri legati al numero di dipendenti occupati, età, comportamento, condizioni delle parti. In questo caso, il datore di lavoro trova nella Legge 183/2010 condizioni di miglior favore essendo il risarcimento limitato, nella peggiore delle ipotesi a 12 mensilità, salvo il caso in cui la contrattazione (nazionale, territoriale, aziendale) preveda l'assunzione anche a tempo indeterminato dei lavoratori assunti a tempo determinato nell'ambito di specifiche graduatorie. In questo caso, il risarcimento sarà dimezzato.
Ambito di tutela prevenzionistica: viene esteso l'ambito di tutela operante ai sensi della Legge 51/55 (fino ad ora applicata al personale che opera a bordo di aerei) ai lavoratori dei navigli di Stato, prima esclusi.
Pari opportunità nelle pubbliche amministrazioni: dovranno essere garantite pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di discriminazioni correlate al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla religione, alla lingua, nell'accesso al lavoro, la formazione professionale, le promozioni e la sicurezza sul lavoro.

Impugnativa del licenziamento: in questo caso viene limitata la tutela del lavoratore finora vigente: il licenziamento deve infatti essere necessariamente impugnato a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso o dalla comunicazione delle motivazioni. Inoltre, entro i successivi 270 giorni il ricorso deve essere depositato in tribunale (cancelleria del Tribunale in funzione di giudice del lavoro) a pena di perdita di efficacia dell'impugnazione. NB: il tentativo obbligatorio di conciliazione diviene facoltativo.
Quanto riportato sopra, solo per citare in estrema sintesi i provvedimenti di maggior rilievo (è possibile scaricare qui la circolare di chiarimenti operativi di cui è autore, con un attento lavoro di studio del testo di legge, la Direzione Provinciale del Lavoro di Modena).

 

 

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Legge n. 136/2010: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

16/novembre/2010 -- Entrato in vigore dal 7 settembre 2010 il provvedimento che modifica e integra i contenuti della tessera di riconoscimento per gli addetti nei cantieri.
E’ stata pubblicata (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) la Legge n. 136/2010: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" che prevede all'articolo 5, rubricato: “Identificazione degli addetti nei cantieri” che la tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 81/08 dovrà contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Per quanto attiene i lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del committente.
La ratio della norma, che modifica quindi gli artt. 18 e 21 del TU è quella di individuare all'interno del cantiere i lavoratori autonomi e quelli che operano in subappalto, rilevare immediatamente gli estremi del subappalto e, complessivamente migliorare la sicurezza nel cantiere rendendo più stringente la lotta al lavoro sommerso.
"Art. 5. (Identificazione degli addetti nei cantieri):
1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente."
In sintesi, quindi, occorrerà provvedere ad integrare le tessere di riconoscimento come segue:
imprese che operano:
in appalto inserire anche la data di assunzione del lavoratore
in subappalto inserire anche la data di assunzione del lavoratore e l'autorizzazione del subappalto;
Come devono essere fatte le nuove tessere.
La tessera dovrà quindi contenere, complessivamente, i seguenti dati:
1 - Fotografia del lavoratore;
2 - Generalità del lavoratore;
3 - Generalità del datore di lavoro
4 - La data di assunzione del lavoratore, (questo è un nuovo dato)
5 - L’autorizzazione al subappalto (quindi, negli appalti diretti, questo elemento non sarà presente), anche questo è un nuovo dato.
Per lavoratori autonomi: occorrerà inserire anche l'indicazione del committente.
La tessera dei lavoratori autonomi conterrà quindi i seguenti dati:
1 - Fotografia del lavoratore autonomo;
2 - Generalità del lavoratore autonomo;
3 - L'indicazione del committente, (questo è un nuovo dato)
Alla luce della Legge n. 136/2010 la tessera di riconoscimento per chi opera nei cantieri non è più quindi un documento destinato a sbiadirsi al sole ed all'acqua dei cantieri, restando immutato negli anni, ma (almeno per i lavori in subappalto e per i lavoratori autonomi) diventa una tessera da riscrivere di volta in volta secondo il cantiere ed il committente per cui si opera.

 

 

 

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NUOVO CODICE DELLA STRADA: ECCO LE PRINCIPALI REGOLE IN VIGORE DA OGGI.

26/agosto/2010 -- Cambiano le regole sulle strade italiane nell'esodo per il weekend di Ferragosto. Entrano infatti in vigore oggi le nuove norme del codice della strada contenute nel ddl approvato dal Senato lo scorso 28 luglio 2010.
Alcune novita', quelle sulle sanzioni legate alle bevande alcoliche, sono gia' entrate a regime dal 30 luglio.
Ecco cosa cambia da oggi: ritiro immediato della patente in caso di incidente stradale con feriti; accanto alle professioni tradizionali dei tassisti e dei conducenti di limousine trova posto anche il conducente di sidecar per noleggio da conducente.
Arrivano le targhe personali: le targhe di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi diventano personali e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprieta'.
Previste sanzioni più gravi per targhe non ben sistemate: sara' sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi il veicolo la cui targa non e' sistemata correttamente.
Guida assistita per i diciassettenni: coloro che hanno compiuto 17 anni ed hanno la patente A, possono ottenere uno speciale foglio rosa che li abilita ad esercitarsi alla guida per un anno, ma se l'autorizzato commette gravi violazioni, il foglio rosa e' ritirato e deve aspettare 18 anni per prenderne un altro.
Viene elevato il limite di eta' per la guida dei veicoli pesanti: e' innalzata da 65 a 68 anni l'eta' massima dei conducenti di mezzi pubblici, autocarri, autotreni ed autoarticolati di massa superiore a 20 tonnellate.
Chi ha compiuto 80 anni, per continuare a guidare, deve sottoporsi ogni 2 anni ad una visita medica specialistica ed avere un certificato di idoneita' alla guida.
Viene introdotta la prova pratica di guida per ciclomotori e microcar e ci sono nuovi limiti per la guida dei neopatentati: i titolari di patente di categorie B da meno di un anno possono condurre soltanto veicoli aventi rapporto potenza tara non superiore a 55 Kw/t, con il limite assoluto di 70 Kw/t. (era previsto un limite di 50 Kw/t).
Nuove procedure anche per sostenere gli esami di guida. La prova pratica non puo' essere sostenuta prima di 1 mese dal rilascio del foglio rosa e non puo' essere sostenuta per piu' di 2 volte per ogni foglio rosa.
Norme piu' restrittive per le autoscuole, per l'apertura e per lo svolgimento della relativa attivita' che non puo' essere iniziata prima che la provincia abbia verificato la presenza dei requisiti e delle attrezzature dell'autoscuola.
E ancora: prova d'esame per recuperare i punti. Il recupero dei punti persi sulla patente avviene al termine di una prova d'esame da effettuarsi secondo le modalita' stabilite da un decreto da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. La tabella dei punteggi della patente e' stata aggiornata e rimodulata per dare maggiore gradualita' alla decurtazione prevista per le violazioni. I corsi di guida sicura possono fare recuperare punti (al massimo 5) a chi li ha persi per alcune violazioni individuate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Per il rilascio di patenti o di certificati di abilitazione professionale, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti che non abusa di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalita' sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. La certificazione deve essere esibita anche in occasione del rinnovo delle patenti C, CE, D, DE (autocarri, autotreni, autobus, ecc), del Cfp (merci pericolose) e del Ka o Kb (taxi e noleggio con conducente).
Nuove regole anche per la revisione della patente che, in alcuni casi, diventa obbligatoria: per esempio, e' sempre disposta la revisione patente (deve fare una visita di controllo) nei casi di coma di durata superiore a 48 ore e nei confronti del conducente coinvolto in un incidente stradale che ha determinato lesioni gravi alle persone quando, in tale occasione, sia stata disposta la sospensione della patente per una violazione che prevede tale sanzione amministrativa accessoria.
Limiti di velocita' ed accertamento eccessi: per poter elevare i limiti di velocita' sulle autostrade da 130 km/h a 150 occorre la presenza sul tratto del Tutor; dopo l'esame al Senato e' tramontata l'ipotesi di elevarlo a 150 km/h su tutte le autostrade. Rimane il limite a 130 Km/h con la possibilita' delle societa' autostradali di consentire i 150 Km/h nei tratti a tre corsie in cui tutor installati e con favorevoli condizioni meteorologiche. Per chi corre di oltre 40 Km ma fino a 60 Km/h oltre il limite, sono state riviste le sanzioni pecuniarie incrementandone il valore (nel minimo passa da euro 370 a euro 500) ma riducendo la durata della sospensione della patente di guida (a 3 mesi) e la decurtazione dei punti (da 10 a 6).
Scompare la previsione del divieto di guida notturna per 3 mesi. E' stata aumentata la sanzione pecuniaria per chi supera di oltre 60 km/h il limite (nel minimo passa da 500 a 779 euro). Ridotta da 5 a 3 la decurtazione dei punti per chi supera di oltre 10 ma di non oltre 40 Km/h il limite massimo di velocita'.
I proventi per gli eccessi di velocita' saranno destinati alla manutenzione stradale ed e' previsto l'obbligo di allacciare la cintura di sicurezza anche per chi guida una minicar.
Arrivano ambulanze con sirena anche per gli animali: quelli domestici in pericolo di vita possono essere trasportati con veicoli dotati di dispositivi supplementari di allarme che, quando sono in funzione, danno la priorita' su tutti gli altri veicoli.
Notifica dei verbali: i verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada devono essere notificati entro 90 giorni (e non piu' entro gli attuali 150 giorni).
Sono previsti, invece, 100 giorni per la notifica dei verbali ai proprietari dei veicoli quando sono gia' stati consegnati al trasgressore al momento dell'accertamento della violazione su strada.
Rateizzazione delle multe: per coloro che versino in disagiate condizioni economiche, c'e' la possibilita' di effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria in rate mensili, con applicazione degli interessi E' possibile pagare a rate le sanzioni di ammontare almeno di 200 euro. Ne potra' beneficiare chi ha un reddito fino a 15 mila euro.
I veicoli confiscati per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti possono essere assegnati, a loro richiesta, agli organi di polizia stradale che hanno effettuato l'accertamento. E' previsto un permesso di guida a ore in caso di sospensione patente, ma per una sola volta, al massimo di 3 ore giornaliere, per documentate ragioni di lavoro o per motivi sociali. Il periodo di sospensione della patente viene pero' aumentato delle ore, pari al doppio, nelle quali e' stata consentita la guida.
Sospensione della patente piu' pesante per i neopatentati: i neopatentati (patente B da meno di 3 anni) che commettono violazioni per le quali e' prevista la sospensione della patente, sono sottoposti ad un periodo piu' lungo di sospensione (1/3 in piu' alla prima violazione e la meta' per le successive) e la condizione di neopatentato (con gli effetti sopraindicati) e' prolungata di diritto a 5 anni qualora il neopatentato commetta violazioni gravi nei primi 3 anni.
Licenziamento autisti ubriachi o tossicodipendenti: costituisce giusta causa di licenziamento dei conducenti la revoca della patente disposta a seguito di guida sotto l'influsso di alcool o per effetto di stupefacenti.
Somministrazione e vendita di alcolici: i locali che effettuano attivita' somministrazione di alcolici o superalcolici devono cessare la somministrazione o la vendita dopo le 3 e non possono riprenderla fino alle 6; il divieto non vale nella notte di capodanno e tra il 15 e il 16 agosto.
Se i locali sono aperti dopo le 24, devono mettere a disposizione un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico per verificare volontariamente il proprio stato di idoneita' alla guida. Non occorre un etilometro omologato, ma basta un precursore chimico, anche monouso. Per alcuni locali tale previsione entra in vigore tra tre mesi. Per i trasgressori sono previste gravi sanzioni (da 5.000 a 20.000 euro e sospensione della licenza o dell'autorizzazione in caso di recidiva biennale).
Divieto di vendita di alcolici in autostrada la notte. In autostrada e' sempre vietata la somministrazione di superalcolici, mentre la somministrazione delle bevande alcoliche e' vietata dalle 2 alle 6; nelle stesse aree di servizio e' altresi' vietata la vendita per asporto dei superalcolici dalle 22 alle 6; gravi sanzioni per i trasgressori ( da euro 2.500 a 7.000 nel caso di vendita per asporto, da euro 3.500 a euro 10.500 nell'ipotesi di somministrazione). E' inoltre prevista la sospensione della licenza da parte del Prefetto nel caso di reiterazione delle violazioni in questione in un biennio.
Infine, sul fronte dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida: i farmaci che hanno effetti negativi sulla guida devono recare chiare indicazioni sulle confezioni anche con l'uso di pittogrammi specifici.

CODACONS POLEMICO, ''FINALMENTE... GLI UBRIACHI POTRANNO CIRCOLARE''

''E' entrato 'finalmente' in vigore il 'nuovo', anzi nuovissimo Codice della Strada, completamente rinnovato. Ora gli italiani saranno piu' sicuri, dato che potranno viaggiare a 150 Km/h in autostrada, gli ubriachi potranno circolare, anche se per sole 3 ore al giorno, non e' piu' un reato se si supera il tasso alcolemico fra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue e si potra' bere nei locali fino alle 3 di notte, insomma, la famosa tolleranza zero contro l'alcol''. Lo afferma in una nota il Codacons commentando le nuove norme del codice della strada che entrano oggi in vigore.
''Inoltre - prosegue il Codacons - non potra' avere piu' la patente chi e' stato condannato per appena due volte per omicidio colposo a causa di guida sotto l'effetto di alcol o droga (se quindi ammazzi 10 volte solo perche' vai regolarmente a 200 Km/h, allora potrai continuare liberamente a circolare). Se si viaggia a velocita' superiore fra 10 e 40 km/h non si perderanno piu' 5 punti della patente, ma addirittura 3. Le officine che truccano le minicar non saranno chiuse, nemmeno in caso di incidenti mortali, una misura che affronta il problema della disoccupazione e della crisi economica in corso. Nessun soldo in piu' e' stato stanziato per aumentare il numero dei controlli sulle strade, per evitare giustamente i soliti sprechi di denari pubblici.
Ma la vera svolta, che consentira' di ridurre il numero dei morti sulle nostre strade, sara' la rivoluzione liberale e libertaria di poter avere le targhe personalizzate. Il Codacons - conclude - plaude, quindi, al Parlamento che, e' vero che ci ha messo ben due anni di discussione, ma alla fine ha compiuto una svolta epocale che non ha eguali''.

Da automania:

Codice della strada: Codacons e Antitrust criticano le nuove norme
13/08/2010

di Fabiana Muceli
Nel mirino le regole sulle autoscuole, le deroghe per la notte di Ferragosto e i limiti di velocità
Il nuovo codice della strada è entrato in vigore oggi, suscitando però le polemiche dell'Antitrust e del Codacons. Nel mirino le norme delle autoscuole, i relativi aspetti definiti “anticoncorrenziali” e i nuovi limiti di velocità e di tasso alcolico. Critiche anche per le eccezioni previste durante la notte di Ferragosto, concesse dall'articolo 54 che prevede la distribuzione di alcolici in tutti i locali fino anche dopo le 3 del mattino, deroga prevista anche per la notte di Capodanno.
Nel dettaglio, l'Antitrust critica le norme sulle autoscuole che rischierebbero di avere effetti anti-concorrenziali, una segnalazione inviata anche al governo e al Parlamento. “Obbligare chi vuole aprire un'autoscuola a dotarsi di tutti gli automezzi necessari - autovetture, motocicli, autocarri, autobus - per l'istruzione di guida rappresenta una ingiustificata barriera all'ingresso”. Ma si discute anche sulla mancata possibilità per le autoscuole di operare solo sulla preparazione delle patenti A e B, rendendo complicato l'ingresso sul mercato di nuovi esercizi.
Il Codacons, invece, critica il limite dei 150 km orari in autostrada. E in una nota aggiunge: “Gli ubriachi potranno circolare, anche se per sole 3 ore al giorno, non è più un reato se si supera il tasso alcolemico fra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue e si potrà bere nei locali fino alle 3 di notte”. E prosegue polemica: “Se si viaggia a velocità superiore fra 10 e 40 chilometri orari non si perderanno più 5 punti della patente, ma addirittura 3”.
Nella notte fra il 15 e il 16 agosto si potranno dunque bere alcolici e superalcolici oltre le 3 di notte. Non solo discoteche, ma anche bar, alberghi e negozi. Abolito per l'occasione il divieto di vendere alcool dalle 24 alle 6. L'obbligo per i locali di possedere un etilometro, previsto sempre dall'articolo 54, entrerà invece in vigore fra tre mesi. E varrà solo per i locali normalmente aperti oltre la mezzanotte.

 

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Divieto di assunzione di bevande alcoliche nei luoghi di lavoro.

26/agosto/2010 --  Confindustria e CGIL CISL UIL di Verona hanno realizzato e reso disponibile un fascicolo informativo per i lavoratori sul divieto di assunzione di bevande alcoliche nei luoghi di lavoro, che rendiamo disponibile agli utenti di questo blog.
L'agile documento è ricco di immagini ed esempi, e può essere consegnato ai lavoratori perché ricevano tutte le informazioni per un comportamento corretto e per avere punti di riferimento precisi in merito agli obblighi delle diverse figure coinvolte nell'ambito lavorativo (tra queste, il datore di lavoro ed il medico competente). alcol e lavoroContiene inoltre una cedola staccabile per certificare l'avvenuta informazione del lavoratore.

 

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Stress da rischio rapina: la prevenzione del disagio psicologico conseguente a rapina nei lavoratori bancari.

26/agosto/2010 -- Sul sito del Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) dell’ULSS 6 di Vicenza è stata pubblicata – come intervento di promozione del benessere organizzativo nei lavoratori del settore bancario – la ricerca “La prevenzione del disagio psicologico conseguente a rapina nei lavoratori bancari”.
Tale ricerca, promossa e finanziata dalla Regione Veneto per il progetto “Promozione del benessere organizzativo negli ambienti di lavoro e sviluppo di azioni di contrasto dei rischi psicosociali” (DGR 4407 del 31/12/2005), ha riguardato gli effetti che l’evento “rapina” può determinare nel personale che opera agli sportelli degli Istituti di Credito.
Il documento ricorda che nel 2008 le rapine consumate ai danni degli sportelli bancari sono state 2.160 in Italia (Rapporto 2008 dell’Osservatorio sulla Sicurezza Fisica dell’Associazione Bancaria Italiana). In particolare nella regione Veneto sono state 83, approssimativamente 2,3 rapine ogni 100 sportelli.
Malgrado la diminuzione di rapine (a livello nazionale il 27,3% in meno rispetto all’anno precedente), non bisogna sottovalutare la rilevanza che esse hanno dal punto di vista psicologico per chi lavora in banca.stress da rischio rapina
Infatti la rapina “è un evento che può provocare conseguenze di natura psicofisica per i dipendenti che, nel caso di eventi particolarmente violenti, potrebbero concretizzarsi nel Disturbo Post Traumatico da Stress (DPTS)”.
Ricordando che il Decreto legislativo 81/2008 impone al Datore di Lavoro la valutazione di tutti i rischi lavorativi compreso, espressamente, lo stress lavoro correlato, questo progetto intende offrire agli Istituti di Credito uno strumento utile” per assolvere agli obblighi previsti dal Testo Unico.
Si è dunque realizzata una ricerca sul campo (ha coinvolto 150 dipendenti Istituti di Credito della provincia di Vicenza) per “quantificare la diffusione e la gravità di sintomi patologici o di malessere” sulla base dei quali costruire dei possibili “percorsi formativi per la preparazione del personale alla gestione dell’evento in atto ed al controllo del conseguente impatto emozionale”.
Risultati:
L’indagine ampiamente documentata a livello metodologico e di singoli risultati (con tabelle che vi invitiamo a visionare nel documento originale), riporta nelle conclusioni che a differenza di quanto emerso da precedenti indagini “non si è riscontrata la presenza di patologie ascrivibili alla Sindrome Post Traumatica da Stress (PTSD), così come rilevata dal test SCID-II” (uno strumento utile per la ricerca psicologica e psichiatrica che consente di formulare diagnosi).
Viene tuttavia confermata la “presenza di una varietà di sintomi che fanno pensare, indipendentemente dalla diagnosi di PTSD, a gradi di sofferenza psicologica significativi”.
In senso generale “gli intervistati mostrano un diffuso senso di sofferenza:
- la probabilità di percepire dei disturbi dopo aver subito una rapina diretta è di 6,7 volte superiore alla probabilità di percepire problemi in caso di una rapina indiretta;
stress lavoro correlato- il 76% del totale dei soggetti intervistati ritiene che la rapina sia stata per loro un trauma, contro il 24% che invece lo nega”.
In particolare “il 77% (43 su 56) dei dipendenti rapinati direttamente e il 74 % (11 su 15) di quelli rapinati indirettamente definiscono la rapina un’esperienza traumatica”.
Tra i sintomi rilevati sono compresi quelli di sopraeccitamento “per cui il sistema umano di autoprotezione è in allerta permanente come se il pericolo potesse ritornare in ogni momento”:
- “il 43% di chi ha subito una rapina dichiara di sentirsi più agitato di quanto non fosse prima; - il 39% dichiara di vivere in uno stato di maggiore allerta;
- l’82% dichiara di aver provato paura, di essersi sentito terrorizzato o impotente mentre la rapina era in corso”. Nel dettaglio, l’84% dei dipendenti rapinati direttamente e il 73% di quelli rapinati indirettamente rispondono positivamente alla domanda;
- la probabilità per coloro che hanno subito una rapina diretta di essere allarmato o sul ‘chi va là’ anche senza una ragione precisa è di 6,3 volte superiore rispetto a chi ha subito una rapina indiretta;
- la probabilità per coloro che hanno subito una rapina diretta di allarmarsi o sobbalzare facilmente, ad esempio per un rumore improvviso, è di 4,3 volte superiore rispetto a chi ha subito una rapina indiretta”.
Una seconda area sintomatologica è riferita a tutti i “sintomi intrusivi per cui anche se il pericolo è passato e la persona rivive l’evento come se questo stressed dessert scritto al contrariocontinuamente si ripresentasse nel presente e non è in grado di riprendere il normale corso della vita, perché il trauma continuamente lo interrompe”:
- “il 29% soffre maggiormente di problemi di sonno;
- la probabilità per coloro che hanno subito una rapina diretta di pensare alla rapina anche quando non si voleva farlo è di 5,7 volte superiore rispetto a chi ha subito una rapina indiretta; - il 35% dei soggetti ha risposto di aver sognato l’evento traumatico; di questi il 43% dei lavoratori rapinati direttamente e il 7% di quelli rapinati indirettamente”;
- “il 41% del totale dei lavoratori rapinati dichiara di aver sperimentato in seguito le stesse emozioni o sensazioni provate durante la rapina”;
- “il 41% dei soggetti intervistati dichiara di aver avuto disturbi del sonno dopo la rapina; in particolare il 46% dei lavoratori rapinati direttamente e il 20% di quelli rapinati indirettamente”.
Una terza area fa riferimento al fatto che “a volte la situazione di pericolo a cui è impossibile fuggire, può provocare non solo terrore e collera ma anche, paradossalmente, uno stato di calma distaccata, nel quale terrore, rabbia e dolore si dissolvono. Gli eventi continuano a essere registrati sul piano della coscienza, ma è come se fossero stati scollegati dai loro normali significati. Le percezioni possono essere obnubilate o distorte con parziale anestesia oppure perdita di particolari sensazioni”: il 42% dei lavoratori “dichiara di aver dimenticato particolari importanti di quello che era accaduto durante l’evento rapina”.
La ricerca ha evidenziato poi un dato significativo relativo ai livelli di alessitimia presentati dai soggetti esaminati (difficoltà dei soggetti a mettersi in contatto con le proprie emozioni, a comunicarle,…).
Formazione
Una riflessione della ricerca riguarda le strategie preventive ed in particolare quanto può contribuire a un’adeguata formazione. Gli obiettivi della formazione “possono essere molteplici: conoscere quelle che possono essere le reazioni attese durante e dopo un evento potenzialmente traumatizzante come la rapina, riconoscere le proprie personali reazioni e le aree personali più soggette ad entrare in crisi, individuare le più efficaci strategie personali e di gruppo per aiutarsi a far fronte ai disagi psicologici vissuti”.
Tenendo conto quanto indicato a proposito dell’alessitimia è necessario aiutare i partecipanti a un corso di formazione, che abbiano subito una o più rapine, “a riconoscere e recuperare il senso delle emozioni vissute, collegandole all’evento scatenante, sapendo che tale operazione potrebbe essere difficile se affidata alle sole risorse individuali”.
Mentre per coloro che non sono stati esposti a tali eventi è importante “conoscere le possibili emozioni scatenate” e “assimilare tecniche di gestione delle stesse nonché saper applicare modalità relazionali efficaci nel post evento”.
stress lavoro correlatoConcludiamo la presentazione di questa ricerca riportando alcuni suggerimenti, a titolo di esempio, relativi agli atteggiamenti più opportuni da assumere durante una rapina:
- “non reagire, evitando gesti di eroismo o di violenza che potrebbero scatenare azioni estreme;
- sforzarsi, per quanto possibile, di non apparire impauriti per non aumentare anche la paura del rapinatore. Una reazione di panico, per quanto comprensibile, può allarmare l’aggressore e portarlo a risposte affrettate e violente;
- assecondare il rapinatore facendo ricorso a movimenti lenti che al contempo non lo innervosiscano, ma ne rallentino l’azione;
- avvisarlo se si attende l’arrivo di qualcuno in modo che tale fatto non scateni reazioni pericolose;
- attivare il segnale di allarme solo se si è sicuri che il rapinatore non se ne accorga;
- cercare di comunicare con lui in quanto la comunicazione può influire sull’esito della rapina;
- ricordare che il comportamento del dipendente della filiale influirà anche sulle reazioni delle altre persone presenti, soprattutto i clienti che non hanno la sua preparazione e si affidano a lui in specie nelle piccole realtà dove è conosciuto”.

 

Leggi il fascicolo "Stress rischio rapina".pdf

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Il patentino per macchine complesse nell'edilizia obbligatorio dal 1° settembre 2010.

26/agosto/2010 -- Il contratto nazionale di lavoro per l'edilizia prevede, all'art.77, l'obbligo del patentino per gli operatori di macchine complesse.
L'Art. 77 del CCNL recita: "i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini nel sottosuolo devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili conforme alle normative vigenti negli Stati della UE". Ance e Parti Sociali hanno siglato un accordo tra per lo slittamento al 1° settembre 2010 dell'obbligo del suddetto patentino.
Secondo gli accordi firmati da Formedil (Ente nazionale per la formazione professionale in edilizia) con AIF (Associazione delle Imprese per le Fondazioni) e ANIPA (Associazione Nazionale di Idrologia e Pozzi), il patentino dovrà:
1) contenere i dati del lavoratore, una fotografia e la data di scadenza;
2) essere revisionato nel passaggio da un'area di competenza a un'altra, e comunque rinnovato ogni 5 anni;
3) contenere tutti i requisiti tecnologici per evitare la contraffazione.

 

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Le responsabilità del preposto senza disponibilità economica in caso d’infortunio.

31/maggio/2010 -- Con la Sentenza n. 44890 del 20 novembre 2009 la Cassazione è intervenuta sul tema delle responsabilità del delegato in caso d’infortunio del lavoratore.
Nella sentenza la Corte afferma che in presenza di una delega “non perfetta” in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Datore di Lavoro delegante non è esonerato da responsabilità; non può ritenersi esonerato, in tal caso, nemmeno il delegato.
Secondo gli estensori della sentenza, infatti, il soggetto delegato alla sicurezza sul lavoro, “che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate per mancanza dei fondi necessari per l’espletamento delle stesse, deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega. In caso contrario si configurerà a carico del delegato la responsabilità per l’infortunio occorso al lavoratore.”
In sintesi la Cassazione afferma che se il delegato non è stato messo nelle condizioni di eseguire i compiti assegnatigli deve segnalarlo al datore di lavoro e, in mancanza di riscontro, deve rifiutare l’incarico; diversamente sarà comunque chiamato a rispondere in caso di infortunio del lavoratore.

 

 

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Le linee guida ISPESL per l'esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche artificiali, etc.) nei luoghi di lavoro.

31/maggio/2010 -- Il Coordinamento tecnico delle Regioni, in collaborazione con l'ISPESL, ha pubblicato la revisione n. 02 delle linee guida per l'applicazione delle disposizioni sull'esposizione agli agenti fisici.
È disponibile, infatti, la l'edizione aggiornata all'11 marzo 2011 del "Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II e III, IV, V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad  agenti fisici nei luoghi di lavoro – Indicazioni Operative".
Tale documento, come la precedente edizione, contiene una raccolta dei quesiti più comuni (FAQ) proposti ai tecnici del settore e inerenti i rischi derivanti da agenti fisici (rumore e vibrazioni in primis).
Le indicazioni riportate nella guida riguardano i rischi previsti ai Capi I, II , III e IV del Titolo VIII del
DLgs.81/2008:
1) Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro
2) Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale
3) Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche
4) Capo IV Campi elettromagnetici
5) Capo V Radiazioni Ottiche Artificiali

 

 


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La sicurezza nel settore delle costruzioni.

31/maggio/2010 -- Il centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha curato la pubblicazione "La sicurezza nel settore delle costruzioni - Analisi dei dati e confronti internazionali - Anno 2009".
Il settore delle costruzioni continua ad essere uno dei più pericolosi, sia in Italia che in Europa, per gli addetti che vi sono impegnati.
I dati Inail elaborati dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, evidenziano un progressivo calo degli infortuni, che si riflette anche a livello europeo, portando l'Italia al terzo posto tra le nazioni con il minor numero di infortuni sul lavoro, dietro a Svezia e Paesi Bassi.
Nel 2008 si sono registrati in Italia circa 875mila incidenti, di cui l'11,3% all'interno di un'impresa che opera nel settore delle costruzioni. Degli 89.254 incidenti registrati nel comparto delle costruzioni, 235 si sono rivelati mortali.
Gli incidenti coinvolgono più frequentemente i lavoratori più giovani (tra gli under 24 la quota di infortunati si aggira intorno al 7%), mentre tra i lavoratori con oltre 65 anni si registra il più altro tasso di mortalità (5,5 morti ogni 100 lavoratori nel 2006, 4,8 in base ai dati provvisori del 2007).
Se per i primi gioca un ruolo decisivo l'inesperienza (gli infortuni causati da "perdita di controllo totale o parziale del mezzo di trasporto/di attrezzatura di movimentazione" e "perdita di controllo di utensile a mano nonché del materiale lavorato dall'utensile" risultano più frequenti tra i lavoratori con meno di 30 anni che tra gli ultracinquantacinquenni), il logorio fisico e in alcuni casi l'eccessivo senso di sicurezza si rivela fatale per i lavoratori meno giovani, visto che la "caduta dall'alto" è assai più frequente tra gli ultracinquantacinquenni (10,2%) che tra gli under 25 (6,4%). Oltre il 40% degli infortuni del settore delle costruzioni coinvolge i muratori, il 16,8% gli operatori e il 7,2% gli elettricisti, ma rapportando il numero di morti al numero di infortuni subiti per ciascuna figura professionale si scopre che i più a rischio sono i geometri (circa 9 morti ogni mille incidenti) e i gruisti e i finitori/rifinitori (circa 6 morti ogni mille incidenti).
Gli infortuni che coinvolgono i lavoratori del settore delle costruzioni avvengono, nella maggior parte dei casi, al di fuori del cantiere.

 

 

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Dall'INAIL il libro sui rischi legati al genere e allo stress.

31/maggio/2010 -- Il D.Lgs. 81/08 prevede che tutti gli attori del sistema salute e sicurezza tengano conto delle peculiarità legate al genere, all'età, alle provenienze geografiche e culturali dei destinatari degli interventi di prevenzione.
L'art. 28 del Testo Unico per la Sicurezza, infatti, oltre ai rischi più "tradizionali" per la sicurezza e la salute dei lavoratori (attrezzature di lavoro, sostanze chimiche, etc.) fa espressamente riferimento ai rischi collegati allo stress lavoro-correlato, nonché a quelli connessi alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri paesi.
L'INAIL attraverso il volume "Genere e stress lavoro-correlato: due opportunità per il Testo Unico" mira a fornire indicazioni, riflessioni e informazioni utili all'applicazione in ottica di genere del Testo Unico, compiendo un primo passo verso la redazione futura di Linee Guida focalizzandosi, in questa prima fase, sullo specifico problema dei rischi psicosociali e stress lavoro-correlati.

 

 

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