Speciale pubblicazione Linee guida ISPESEL per l'esposizione ad
agenti fisici
Postata Lunedì 31 maggio 2010, 20:30
da Admin
PUBBLICAZIONE IMMEDIATA
NEWS ANNO 2010
Legge 183/2010 -
Pubblicato su G.U. del 10 novembre del 2010 il "Collegato lavoro".
17/novembre/2010 --
Dopo un aspro confronto parlamentare, è
stato pubblicato in G.U. il 10 novembre 2010 il cosiddetto "Collegato Lavoro",
una norma costituita da 50 articoli, il cui iter è stato caratterizzato da sette
passaggi parlamentari ed un rinvio del Presidente della Repubblica alle Camere
per un riesame.
Se il dibattito parlamentare sul collegato lavoro ha visto un vivace confronto
dei due schieramenti governo-opposizione, il cittadino della strada conosce poco
o nulla di questa norma che, eppure, incide profondamente nell'ordinamento del
lavoro vigente. Vediamo quindi quali novità sono state introdotte.
In materia di lavoro sommerso, la norma ha un rilievo importante per il nostro
impianto sanzionatorio del lavoro, introducendo una maxi sanzione pecuniaria
amministrativa: da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore in nero, oltre a
150 euro per ogni giornata effettiva di lavoro prestata. Già dai primi approcci
si evincono alcune importanti differenze: il lavoratore preso in considerazione
in questo contesto non è più quello "non risultante da scritture obbligatorie",
ma colui "per cui non è stata effettuata la comunicazione preventiva al centro
per l'impiego" .
Nell'eventualità in cui il lavoratore sia stato invece assunto dopo aver
effettuato un periodo di prova in nero la sanzione massima è leggermente
ridotta: da 1.000 ad 8.000 euro.
Miglior trattamento, invece, per il datore di lavoro in caso di conversione di
un contratto a tempo determinato, in cui il giudice potrà condannare
l'imprenditore a risarcire il dipendente per un importo variabile da 2,5 a 12
mensilità secondo criteri legati al numero di dipendenti occupati, età,
comportamento, condizioni delle parti. In questo caso, il datore di lavoro trova
nella Legge 183/2010 condizioni di miglior favore essendo il risarcimento
limitato, nella peggiore delle ipotesi a 12 mensilità, salvo il caso in cui la
contrattazione (nazionale, territoriale, aziendale) preveda l'assunzione anche a
tempo indeterminato dei lavoratori assunti a tempo determinato nell'ambito di
specifiche graduatorie. In questo caso, il risarcimento sarà dimezzato.
Ambito di tutela prevenzionistica: viene esteso l'ambito di tutela operante ai
sensi della Legge 51/55 (fino ad ora applicata al personale che opera a bordo di
aerei) ai lavoratori dei navigli di Stato, prima esclusi.
Pari opportunità nelle pubbliche amministrazioni: dovranno essere garantite pari
opportunità tra uomini e donne e l'assenza di discriminazioni correlate al
genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla religione, alla lingua,
nell'accesso al lavoro, la formazione professionale, le promozioni e la
sicurezza sul lavoro.
Impugnativa del licenziamento: in questo
caso viene limitata la tutela del lavoratore finora vigente: il licenziamento
deve infatti essere necessariamente impugnato a pena di decadenza, entro 60
giorni dal ricevimento dello stesso o dalla comunicazione delle motivazioni.
Inoltre, entro i successivi 270 giorni il ricorso deve essere depositato in
tribunale (cancelleria del Tribunale in funzione di giudice del lavoro) a pena
di perdita di efficacia dell'impugnazione. NB: il tentativo obbligatorio di
conciliazione diviene facoltativo.
Quanto riportato sopra, solo per citare in estrema sintesi i provvedimenti di
maggior rilievo (è
possibile scaricare qui la circolare di chiarimenti operativi di cui è autore,
con un attento lavoro di studio del testo di legge, la Direzione Provinciale del
Lavoro di Modena).
Leggi "Legge 183/2010".pdf
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Legge n. 136/2010:
"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia".
16/novembre/2010 --
Entrato in vigore dal 7 settembre 2010
il provvedimento che modifica e integra i contenuti della tessera di
riconoscimento per gli addetti nei cantieri.
E’ stata pubblicata (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) la Legge n. 136/2010:
"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia" che prevede all'articolo 5, rubricato: “Identificazione
degli addetti nei cantieri” che la tessera di riconoscimento, prevista dall'art.
18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 81/08 dovrà contenere anche la data di
assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Per quanto attiene i lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve
contenere anche l'indicazione del committente.
La ratio della norma, che modifica quindi gli artt. 18 e 21 del TU è quella di
individuare all'interno del cantiere i lavoratori autonomi e quelli che operano
in subappalto, rilevare immediatamente gli estremi del subappalto e,
complessivamente migliorare la sicurezza nel cantiere rendendo più stringente la
lotta al lavoro sommerso.
"Art. 5. (Identificazione degli addetti nei cantieri):
1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi
ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la
relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di
riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente."
In sintesi, quindi, occorrerà provvedere ad integrare le tessere di
riconoscimento come segue:
imprese che operano:
in appalto inserire anche la data di assunzione del lavoratore
in subappalto inserire anche la data di assunzione del lavoratore e
l'autorizzazione del subappalto;
Come devono essere fatte le nuove tessere.
La tessera dovrà quindi contenere, complessivamente, i seguenti dati:
1 - Fotografia del lavoratore;
2 - Generalità del lavoratore;
3 - Generalità del datore di lavoro
4 - La data di assunzione del lavoratore, (questo è un nuovo dato)
5 - L’autorizzazione al subappalto (quindi, negli appalti diretti, questo
elemento non sarà presente), anche questo è un nuovo dato.
Per lavoratori autonomi: occorrerà inserire anche l'indicazione del committente.
La tessera dei lavoratori autonomi conterrà quindi i seguenti dati:
1 - Fotografia del lavoratore autonomo;
2 - Generalità del lavoratore autonomo;
3 - L'indicazione del committente, (questo è un nuovo dato)
Alla luce della Legge n. 136/2010 la tessera di riconoscimento per chi opera nei
cantieri non è più quindi un documento destinato a sbiadirsi al sole ed
all'acqua dei cantieri, restando immutato negli anni, ma (almeno per i lavori in
subappalto e per i lavoratori autonomi) diventa una tessera da riscrivere di
volta in volta secondo il cantiere ed il committente per cui si opera.
Leggi "Legge 136/2010".pdf
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NUOVO CODICE DELLA STRADA: ECCO LE
PRINCIPALI REGOLE IN VIGORE DA OGGI.
26/agosto/2010 --
Cambiano le regole sulle strade italiane
nell'esodo per il weekend di Ferragosto. Entrano infatti in vigore oggi le nuove
norme del codice della strada contenute nel ddl approvato dal Senato lo scorso
28 luglio 2010.
Alcune novita', quelle sulle sanzioni legate alle bevande alcoliche, sono gia'
entrate a regime dal 30 luglio.
Ecco cosa cambia da oggi: ritiro immediato della patente in caso di incidente
stradale con feriti; accanto alle professioni tradizionali dei tassisti e dei
conducenti di limousine trova posto anche il conducente di sidecar per noleggio
da conducente.
Arrivano le targhe personali: le targhe di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
diventano personali e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di
proprieta'.
Previste sanzioni più gravi per targhe non ben sistemate: sara' sottoposto a
fermo amministrativo per 3 mesi il veicolo la cui targa non e' sistemata
correttamente.
Guida assistita per i diciassettenni: coloro che hanno compiuto 17 anni ed hanno
la patente A, possono ottenere uno speciale foglio rosa che li abilita ad
esercitarsi alla guida per un anno, ma se l'autorizzato commette gravi
violazioni, il foglio rosa e' ritirato e deve aspettare 18 anni per prenderne un
altro.
Viene elevato il limite di eta' per la guida dei veicoli pesanti: e' innalzata
da 65 a 68 anni l'eta' massima dei conducenti di mezzi pubblici, autocarri,
autotreni ed autoarticolati di massa superiore a 20 tonnellate.
Chi ha compiuto 80 anni, per continuare a guidare, deve sottoporsi ogni 2 anni
ad una visita medica specialistica ed avere un certificato di idoneita' alla
guida.
Viene introdotta la prova pratica di guida per ciclomotori e microcar e ci sono
nuovi limiti per la guida dei neopatentati: i titolari di patente di categorie B
da meno di un anno possono condurre soltanto veicoli aventi rapporto potenza
tara non superiore a 55 Kw/t, con il limite assoluto di 70 Kw/t. (era previsto
un limite di 50 Kw/t).
Nuove procedure anche per sostenere gli esami di guida. La prova pratica non
puo' essere sostenuta prima di 1 mese dal rilascio del foglio rosa e non puo'
essere sostenuta per piu' di 2 volte per ogni foglio rosa.
Norme piu' restrittive per le autoscuole, per l'apertura e per lo svolgimento
della relativa attivita' che non puo' essere iniziata prima che la provincia
abbia verificato la presenza dei requisiti e delle attrezzature dell'autoscuola.
E ancora: prova d'esame per recuperare i punti. Il recupero dei punti persi
sulla patente avviene al termine di una prova d'esame da effettuarsi secondo le
modalita' stabilite da un decreto da emanare entro 180 giorni dall'entrata in
vigore della legge. La tabella dei punteggi della patente e' stata aggiornata e
rimodulata per dare maggiore gradualita' alla decurtazione prevista per le
violazioni. I corsi di guida sicura possono fare recuperare punti (al massimo 5)
a chi li ha persi per alcune violazioni individuate dal ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Per il rilascio di patenti o di certificati di abilitazione professionale,
l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti che non abusa
di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalita'
sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il
ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. La certificazione deve essere
esibita anche in occasione del rinnovo delle patenti C, CE, D, DE (autocarri,
autotreni, autobus, ecc), del Cfp (merci pericolose) e del Ka o Kb (taxi e
noleggio con conducente).
Nuove regole anche per la revisione della patente che, in alcuni casi, diventa
obbligatoria: per esempio, e' sempre disposta la revisione patente (deve fare
una visita di controllo) nei casi di coma di durata superiore a 48 ore e nei
confronti del conducente coinvolto in un incidente stradale che ha determinato
lesioni gravi alle persone quando, in tale occasione, sia stata disposta la
sospensione della patente per una violazione che prevede tale sanzione
amministrativa accessoria.
Limiti di velocita' ed accertamento eccessi: per poter elevare i limiti di
velocita' sulle autostrade da 130 km/h a 150 occorre la presenza sul tratto del
Tutor; dopo l'esame al Senato e' tramontata l'ipotesi di elevarlo a 150 km/h su
tutte le autostrade. Rimane il limite a 130 Km/h con la possibilita' delle
societa' autostradali di consentire i 150 Km/h nei tratti a tre corsie in cui
tutor installati e con favorevoli condizioni meteorologiche. Per chi corre di
oltre 40 Km ma fino a 60 Km/h oltre il limite, sono state riviste le sanzioni
pecuniarie incrementandone il valore (nel minimo passa da euro 370 a euro 500)
ma riducendo la durata della sospensione della patente di guida (a 3 mesi) e la
decurtazione dei punti (da 10 a 6).
Scompare la previsione del divieto di guida notturna per 3 mesi. E' stata
aumentata la sanzione pecuniaria per chi supera di oltre 60 km/h il limite (nel
minimo passa da 500 a 779 euro). Ridotta da 5 a 3 la decurtazione dei punti per
chi supera di oltre 10 ma di non oltre 40 Km/h il limite massimo di velocita'.
I proventi per gli eccessi di velocita' saranno destinati alla manutenzione
stradale ed e' previsto l'obbligo di allacciare la cintura di sicurezza anche
per chi guida una minicar.
Arrivano ambulanze con sirena anche per gli animali: quelli domestici in
pericolo di vita possono essere trasportati con veicoli dotati di dispositivi
supplementari di allarme che, quando sono in funzione, danno la priorita' su
tutti gli altri veicoli.
Notifica dei verbali: i verbali di contestazione delle violazioni al codice
della strada devono essere notificati entro 90 giorni (e non piu' entro gli
attuali 150 giorni).
Sono previsti, invece, 100 giorni per la notifica dei verbali ai proprietari dei
veicoli quando sono gia' stati consegnati al trasgressore al momento
dell'accertamento della violazione su strada.
Rateizzazione delle multe: per coloro che versino in disagiate condizioni
economiche, c'e' la possibilita' di effettuare il pagamento della sanzione
pecuniaria in rate mensili, con applicazione degli interessi E' possibile pagare
a rate le sanzioni di ammontare almeno di 200 euro. Ne potra' beneficiare chi ha
un reddito fino a 15 mila euro.
I veicoli confiscati per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di
stupefacenti possono essere assegnati, a loro richiesta, agli organi di polizia
stradale che hanno effettuato l'accertamento. E' previsto un permesso di guida a
ore in caso di sospensione patente, ma per una sola volta, al massimo di 3 ore
giornaliere, per documentate ragioni di lavoro o per motivi sociali. Il periodo
di sospensione della patente viene pero' aumentato delle ore, pari al doppio,
nelle quali e' stata consentita la guida.
Sospensione della patente piu' pesante per i neopatentati: i neopatentati
(patente B da meno di 3 anni) che commettono violazioni per le quali e' prevista
la sospensione della patente, sono sottoposti ad un periodo piu' lungo di
sospensione (1/3 in piu' alla prima violazione e la meta' per le successive) e
la condizione di neopatentato (con gli effetti sopraindicati) e' prolungata di
diritto a 5 anni qualora il neopatentato commetta violazioni gravi nei primi 3
anni.
Licenziamento autisti ubriachi o tossicodipendenti: costituisce giusta causa di
licenziamento dei conducenti la revoca della patente disposta a seguito di guida
sotto l'influsso di alcool o per effetto di stupefacenti.
Somministrazione e vendita di alcolici: i locali che effettuano attivita'
somministrazione di alcolici o superalcolici devono cessare la somministrazione
o la vendita dopo le 3 e non possono riprenderla fino alle 6; il divieto non
vale nella notte di capodanno e tra il 15 e il 16 agosto.
Se i locali sono aperti dopo le 24, devono mettere a disposizione un apparecchio
di rilevamento del tasso alcolemico per verificare volontariamente il proprio
stato di idoneita' alla guida. Non occorre un etilometro omologato, ma basta un
precursore chimico, anche monouso. Per alcuni locali tale previsione entra in
vigore tra tre mesi. Per i trasgressori sono previste gravi sanzioni (da 5.000 a
20.000 euro e sospensione della licenza o dell'autorizzazione in caso di
recidiva biennale).
Divieto di vendita di alcolici in autostrada la notte. In autostrada e' sempre
vietata la somministrazione di superalcolici, mentre la somministrazione delle
bevande alcoliche e' vietata dalle 2 alle 6; nelle stesse aree di servizio e'
altresi' vietata la vendita per asporto dei superalcolici dalle 22 alle 6; gravi
sanzioni per i trasgressori ( da euro 2.500 a 7.000 nel caso di vendita per
asporto, da euro 3.500 a euro 10.500 nell'ipotesi di somministrazione). E'
inoltre prevista la sospensione della licenza da parte del Prefetto nel caso di
reiterazione delle violazioni in questione in un biennio.
Infine, sul fronte dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida: i farmaci
che hanno effetti negativi sulla guida devono recare chiare indicazioni sulle
confezioni anche con l'uso di pittogrammi specifici.
CODACONS POLEMICO, ''FINALMENTE... GLI UBRIACHI POTRANNO CIRCOLARE''
''E' entrato 'finalmente' in vigore il 'nuovo', anzi nuovissimo Codice della
Strada, completamente rinnovato. Ora gli italiani saranno piu' sicuri, dato che
potranno viaggiare a 150 Km/h in autostrada, gli ubriachi potranno circolare,
anche se per sole 3 ore al giorno, non e' piu' un reato se si supera il tasso
alcolemico fra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue e si potra' bere nei locali
fino alle 3 di notte, insomma, la famosa tolleranza zero contro l'alcol''. Lo
afferma in una nota il Codacons commentando le nuove norme del codice della
strada che entrano oggi in vigore.
''Inoltre - prosegue il Codacons - non potra' avere piu' la patente chi e' stato
condannato per appena due volte per omicidio colposo a causa di guida sotto
l'effetto di alcol o droga (se quindi ammazzi 10 volte solo perche' vai
regolarmente a 200 Km/h, allora potrai continuare liberamente a circolare). Se
si viaggia a velocita' superiore fra 10 e 40 km/h non si perderanno piu' 5 punti
della patente, ma addirittura 3. Le officine che truccano le minicar non saranno
chiuse, nemmeno in caso di incidenti mortali, una misura che affronta il
problema della disoccupazione e della crisi economica in corso. Nessun soldo in
piu' e' stato stanziato per aumentare il numero dei controlli sulle strade, per
evitare giustamente i soliti sprechi di denari pubblici.
Ma la vera svolta, che consentira' di ridurre il numero dei morti sulle nostre
strade, sara' la rivoluzione liberale e libertaria di poter avere le targhe
personalizzate. Il Codacons - conclude - plaude, quindi, al Parlamento che, e'
vero che ci ha messo ben due anni di discussione, ma alla fine ha compiuto una
svolta epocale che non ha eguali''.
Da automania:
Codice della strada: Codacons e Antitrust criticano le nuove norme
13/08/2010
di Fabiana Muceli
Nel mirino le regole sulle autoscuole, le deroghe per la notte di Ferragosto e i
limiti di velocità
Il nuovo codice della strada è entrato in vigore oggi, suscitando però le
polemiche dell'Antitrust e del Codacons. Nel mirino le norme delle autoscuole, i
relativi aspetti definiti “anticoncorrenziali” e i nuovi limiti di velocità e di
tasso alcolico. Critiche anche per le eccezioni previste durante la notte di
Ferragosto, concesse dall'articolo 54 che prevede la distribuzione di alcolici
in tutti i locali fino anche dopo le 3 del mattino, deroga prevista anche per la
notte di Capodanno.
Nel dettaglio, l'Antitrust critica le norme sulle autoscuole che rischierebbero
di avere effetti anti-concorrenziali, una segnalazione inviata anche al governo
e al Parlamento. “Obbligare chi vuole aprire un'autoscuola a dotarsi di tutti
gli automezzi necessari - autovetture, motocicli, autocarri, autobus - per
l'istruzione di guida rappresenta una ingiustificata barriera all'ingresso”. Ma
si discute anche sulla mancata possibilità per le autoscuole di operare solo
sulla preparazione delle patenti A e B, rendendo complicato l'ingresso sul
mercato di nuovi esercizi.
Il Codacons, invece, critica il limite dei 150 km orari in autostrada. E in una
nota aggiunge: “Gli ubriachi potranno circolare, anche se per sole 3 ore al
giorno, non è più un reato se si supera il tasso alcolemico fra 0,5 e 0,8 grammi
per litro di sangue e si potrà bere nei locali fino alle 3 di notte”. E prosegue
polemica: “Se si viaggia a velocità superiore fra 10 e 40 chilometri orari non
si perderanno più 5 punti della patente, ma addirittura 3”.
Nella notte fra il 15 e il 16 agosto si potranno dunque bere alcolici e
superalcolici oltre le 3 di notte. Non solo discoteche, ma anche bar, alberghi e
negozi. Abolito per l'occasione il divieto di vendere alcool dalle 24 alle 6.
L'obbligo per i locali di possedere un etilometro, previsto sempre dall'articolo
54, entrerà invece in vigore fra tre mesi. E varrà solo per i locali normalmente
aperti oltre la mezzanotte.
Leggi il Codice della Strada.pdf
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Divieto di assunzione di bevande alcoliche nei luoghi di
lavoro.
26/agosto/2010
--
Confindustria e CGIL CISL UIL di Verona
hanno realizzato e reso disponibile un fascicolo informativo per i lavoratori
sul divieto di assunzione di bevande alcoliche nei luoghi di lavoro, che
rendiamo disponibile agli utenti di questo blog.
L'agile documento è ricco di immagini ed esempi, e può essere consegnato ai
lavoratori perché ricevano tutte le informazioni per un comportamento corretto e
per avere punti di riferimento precisi in merito agli obblighi delle diverse
figure coinvolte nell'ambito lavorativo (tra queste, il datore di lavoro ed il
medico competente). alcol e lavoroContiene inoltre una cedola staccabile per
certificare l'avvenuta informazione del lavoratore.
Leggi il fascicolo informativo.pdf
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Stress da rischio rapina: la prevenzione del disagio
psicologico conseguente a rapina nei lavoratori bancari.
26/agosto/2010
--
Sul sito del Servizio Prevenzione Igiene
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) dell’ULSS 6 di Vicenza è stata
pubblicata – come intervento di promozione del benessere organizzativo nei
lavoratori del settore bancario – la ricerca “La prevenzione del disagio
psicologico conseguente a rapina nei lavoratori bancari”.
Tale ricerca, promossa e finanziata dalla Regione Veneto per il progetto
“Promozione del benessere organizzativo negli ambienti di lavoro e sviluppo di
azioni di contrasto dei rischi psicosociali” (DGR 4407 del 31/12/2005), ha
riguardato gli effetti che l’evento “rapina” può determinare nel personale che
opera agli sportelli degli Istituti di Credito.
Il documento ricorda che nel 2008 le rapine consumate ai danni degli sportelli
bancari sono state 2.160 in Italia (Rapporto 2008 dell’Osservatorio sulla
Sicurezza Fisica dell’Associazione Bancaria Italiana). In particolare nella
regione Veneto sono state 83, approssimativamente 2,3 rapine ogni 100 sportelli.
Malgrado la diminuzione di rapine (a livello nazionale il 27,3% in meno rispetto
all’anno precedente), non bisogna sottovalutare la rilevanza che esse hanno dal
punto di vista psicologico per chi lavora in banca.stress da rischio rapina
Infatti la rapina “è un evento che può provocare conseguenze di natura
psicofisica per i dipendenti che, nel caso di eventi particolarmente violenti,
potrebbero concretizzarsi nel Disturbo Post Traumatico da Stress (DPTS)”.
Ricordando che il Decreto legislativo 81/2008 impone al Datore di Lavoro la
valutazione di tutti i rischi lavorativi compreso, espressamente, lo stress
lavoro correlato, questo progetto intende offrire agli Istituti di Credito uno
strumento utile” per assolvere agli obblighi previsti dal Testo Unico.
Si è dunque realizzata una ricerca sul campo (ha coinvolto 150 dipendenti
Istituti di Credito della provincia di Vicenza) per “quantificare la diffusione
e la gravità di sintomi patologici o di malessere” sulla base dei quali
costruire dei possibili “percorsi formativi per la preparazione del personale
alla gestione dell’evento in atto ed al controllo del conseguente impatto
emozionale”.
Risultati:
L’indagine ampiamente documentata a livello metodologico e di singoli risultati
(con tabelle che vi invitiamo a visionare nel documento originale), riporta
nelle conclusioni che a differenza di quanto emerso da precedenti indagini “non
si è riscontrata la presenza di patologie ascrivibili alla Sindrome Post
Traumatica da Stress (PTSD), così come rilevata dal test SCID-II” (uno strumento
utile per la ricerca psicologica e psichiatrica che consente di formulare
diagnosi).
Viene tuttavia confermata la “presenza di una varietà di sintomi che fanno
pensare, indipendentemente dalla diagnosi di PTSD, a gradi di sofferenza
psicologica significativi”.
In senso generale “gli intervistati mostrano un diffuso senso di sofferenza:
- la probabilità di percepire dei disturbi dopo aver subito una rapina diretta è
di 6,7 volte superiore alla probabilità di percepire problemi in caso di una
rapina indiretta;
stress lavoro correlato- il 76% del totale dei soggetti intervistati ritiene che
la rapina sia stata per loro un trauma, contro il 24% che invece lo nega”.
In particolare “il 77% (43 su 56) dei dipendenti rapinati direttamente e il 74 %
(11 su 15) di quelli rapinati indirettamente definiscono la rapina un’esperienza
traumatica”.
Tra i sintomi rilevati sono compresi quelli di sopraeccitamento “per cui il
sistema umano di autoprotezione è in allerta permanente come se il pericolo
potesse ritornare in ogni momento”:
- “il 43% di chi ha subito una rapina dichiara di sentirsi più agitato di quanto
non fosse prima; - il 39% dichiara di vivere in uno stato di maggiore allerta;
- l’82% dichiara di aver provato paura, di essersi sentito terrorizzato o
impotente mentre la rapina era in corso”. Nel dettaglio, l’84% dei dipendenti
rapinati direttamente e il 73% di quelli rapinati indirettamente rispondono
positivamente alla domanda;
- la probabilità per coloro che hanno subito una rapina diretta di essere
allarmato o sul ‘chi va là’ anche senza una ragione precisa è di 6,3 volte
superiore rispetto a chi ha subito una rapina indiretta;
- la probabilità per coloro che hanno subito una rapina diretta di allarmarsi o
sobbalzare facilmente, ad esempio per un rumore improvviso, è di 4,3 volte
superiore rispetto a chi ha subito una rapina indiretta”.
Una seconda area sintomatologica è riferita a tutti i “sintomi intrusivi per cui
anche se il pericolo è passato e la persona rivive l’evento come se questo
stressed dessert scritto al contrariocontinuamente si ripresentasse nel presente
e non è in grado di riprendere il normale corso della vita, perché il trauma
continuamente lo interrompe”:
- “il 29% soffre maggiormente di problemi di sonno;
- la probabilità per coloro che hanno subito una rapina diretta di pensare alla
rapina anche quando non si voleva farlo è di 5,7 volte superiore rispetto a chi
ha subito una rapina indiretta; - il 35% dei soggetti ha risposto di aver
sognato l’evento traumatico; di questi il 43% dei lavoratori rapinati
direttamente e il 7% di quelli rapinati indirettamente”;
- “il 41% del totale dei lavoratori rapinati dichiara di aver sperimentato in
seguito le stesse emozioni o sensazioni provate durante la rapina”;
- “il 41% dei soggetti intervistati dichiara di aver avuto disturbi del sonno
dopo la rapina; in particolare il 46% dei lavoratori rapinati direttamente e il
20% di quelli rapinati indirettamente”.
Una terza area fa riferimento al fatto che “a volte la situazione di pericolo a
cui è impossibile fuggire, può provocare non solo terrore e collera ma anche,
paradossalmente, uno stato di calma distaccata, nel quale terrore, rabbia e
dolore si dissolvono. Gli eventi continuano a essere registrati sul piano della
coscienza, ma è come se fossero stati scollegati dai loro normali significati.
Le percezioni possono essere obnubilate o distorte con parziale anestesia oppure
perdita di particolari sensazioni”: il 42% dei lavoratori “dichiara di aver
dimenticato particolari importanti di quello che era accaduto durante l’evento
rapina”.
La ricerca ha evidenziato poi un dato significativo relativo ai livelli di
alessitimia presentati dai soggetti esaminati (difficoltà dei soggetti a
mettersi in contatto con le proprie emozioni, a comunicarle,…).
Formazione
Una riflessione della ricerca riguarda le strategie preventive ed in particolare
quanto può contribuire a un’adeguata formazione. Gli obiettivi della formazione
“possono essere molteplici: conoscere quelle che possono essere le reazioni
attese durante e dopo un evento potenzialmente traumatizzante come la rapina,
riconoscere le proprie personali reazioni e le aree personali più soggette ad
entrare in crisi, individuare le più efficaci strategie personali e di gruppo
per aiutarsi a far fronte ai disagi psicologici vissuti”.
Tenendo conto quanto indicato a proposito dell’alessitimia è necessario aiutare
i partecipanti a un corso di formazione, che abbiano subito una o più rapine, “a
riconoscere e recuperare il senso delle emozioni vissute, collegandole
all’evento scatenante, sapendo che tale operazione potrebbe essere difficile se
affidata alle sole risorse individuali”.
Mentre per coloro che non sono stati esposti a tali eventi è importante
“conoscere le possibili emozioni scatenate” e “assimilare tecniche di gestione
delle stesse nonché saper applicare modalità relazionali efficaci nel post
evento”.
stress lavoro correlatoConcludiamo la presentazione di questa ricerca riportando
alcuni suggerimenti, a titolo di esempio, relativi agli atteggiamenti più
opportuni da assumere durante una rapina:
- “non reagire, evitando gesti di eroismo o di violenza che potrebbero scatenare
azioni estreme;
- sforzarsi, per quanto possibile, di non apparire impauriti per non aumentare
anche la paura del rapinatore. Una reazione di panico, per quanto comprensibile,
può allarmare l’aggressore e portarlo a risposte affrettate e violente;
- assecondare il rapinatore facendo ricorso a movimenti lenti che al contempo
non lo innervosiscano, ma ne rallentino l’azione;
- avvisarlo se si attende l’arrivo di qualcuno in modo che tale fatto non
scateni reazioni pericolose;
- attivare il segnale di allarme solo se si è sicuri che il rapinatore non se ne
accorga;
- cercare di comunicare con lui in quanto la comunicazione può influire
sull’esito della rapina;
- ricordare che il comportamento del dipendente della filiale influirà anche
sulle reazioni delle altre persone presenti, soprattutto i clienti che non hanno
la sua preparazione e si affidano a lui in specie nelle piccole realtà dove è
conosciuto”.
Leggi il fascicolo "Stress rischio rapina".pdf
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Il patentino per macchine complesse nell'edilizia
obbligatorio dal 1° settembre 2010.
26/agosto/2010
--
Il contratto nazionale di lavoro per
l'edilizia prevede, all'art.77, l'obbligo del patentino per gli operatori di
macchine complesse.
L'Art. 77 del CCNL recita: "i lavoratori che operano utilizzando macchine
complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle
indagini nel sottosuolo devono essere in possesso di un patentino rilasciato
dalle Scuole Edili conforme alle normative vigenti negli Stati della UE". Ance e
Parti Sociali hanno siglato un accordo tra per lo slittamento al 1° settembre
2010 dell'obbligo del suddetto patentino.
Secondo gli accordi firmati da Formedil (Ente nazionale per la formazione
professionale in edilizia) con AIF (Associazione delle Imprese per le
Fondazioni) e ANIPA (Associazione Nazionale di Idrologia e Pozzi), il patentino
dovrà:
1) contenere i dati del lavoratore, una fotografia e la data di scadenza;
2) essere revisionato nel passaggio da un'area di competenza a un'altra, e
comunque rinnovato ogni 5 anni;
3) contenere tutti i requisiti tecnologici per evitare la contraffazione.
Leggi
il CCNL per l'edilizia.pdf
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Le responsabilità del preposto senza disponibilità
economica in caso d’infortunio.
31/maggio/2010 --
Con la Sentenza
n. 44890 del 20 novembre 2009 la Cassazione è intervenuta sul tema delle
responsabilità del delegato in caso d’infortunio del lavoratore.
Nella sentenza la Corte afferma che in presenza di una delega “non perfetta” in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Datore
di Lavoro delegante non è esonerato da responsabilità; non può ritenersi
esonerato, in tal caso, nemmeno il delegato.
Secondo gli estensori della sentenza, infatti, il soggetto delegato alla
sicurezza sul lavoro, “che ritenga di non essere stato posto in grado di
svolgere le funzioni delegate per mancanza dei fondi necessari per
l’espletamento delle stesse, deve chiedere al delegante di porlo in grado di
svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento
della delega. In caso contrario si configurerà a carico del delegato la
responsabilità per l’infortunio occorso al lavoratore.”
In sintesi la Cassazione afferma che se il delegato non è stato messo nelle
condizioni di eseguire i compiti assegnatigli deve segnalarlo al datore di
lavoro e, in mancanza di riscontro, deve rifiutare l’incarico; diversamente sarà
comunque chiamato a rispondere in caso di infortunio del lavoratore.
Leggi la
Sentenza della Cassazione n. 44890 del 20 novembre 2009.pdf
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Le linee guida ISPESL per l'esposizione ad agenti fisici
(rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche artificiali, etc.) nei luoghi di lavoro.
31/maggio/2010 --
Il
Coordinamento tecnico delle Regioni, in collaborazione con l'ISPESL, ha
pubblicato la revisione n. 02 delle linee guida per l'applicazione delle
disposizioni sull'esposizione agli agenti fisici.
È disponibile, infatti, la l'edizione aggiornata all'11 marzo 2011 del "Decreto
Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II e III, IV, V sulla prevenzione e
protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi
di lavoro – Indicazioni Operative".
Tale documento, come la precedente edizione, contiene una raccolta dei quesiti
più comuni (FAQ) proposti ai tecnici del settore e inerenti i rischi derivanti
da agenti fisici (rumore e vibrazioni in primis).
Le indicazioni riportate nella guida riguardano i rischi previsti ai Capi I, II
, III e IV del Titolo VIII del
DLgs.81/2008:
1) Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro
2) Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale
3) Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche
4) Capo IV Campi elettromagnetici
5) Capo V Radiazioni Ottiche Artificiali
Leggi le linee
guida ISPESEL per l'esposizione ad agenti fisici.pdf
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La sicurezza nel settore delle costruzioni.
31/maggio/2010 --
Il centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha curato la
pubblicazione "La sicurezza nel settore delle costruzioni - Analisi dei dati e
confronti internazionali - Anno 2009".
Il settore delle costruzioni continua ad essere uno dei più pericolosi, sia in
Italia che in Europa, per gli addetti che vi sono impegnati.
I dati Inail elaborati dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri,
evidenziano un progressivo calo degli infortuni, che si riflette anche a livello
europeo, portando l'Italia al terzo posto tra le nazioni con il minor numero di
infortuni sul lavoro, dietro a Svezia e Paesi Bassi.
Nel 2008 si sono registrati in Italia circa 875mila incidenti, di cui l'11,3%
all'interno di un'impresa che opera nel settore delle costruzioni. Degli 89.254
incidenti registrati nel comparto delle costruzioni, 235 si sono rivelati
mortali.
Gli incidenti coinvolgono più frequentemente i lavoratori più giovani (tra gli
under 24 la quota di infortunati si aggira intorno al 7%), mentre tra i
lavoratori con oltre 65 anni si registra il più altro tasso di mortalità (5,5
morti ogni 100 lavoratori nel 2006, 4,8 in base ai dati provvisori del 2007).
Se per i primi gioca un ruolo decisivo l'inesperienza (gli infortuni causati da
"perdita di controllo totale o parziale del mezzo di trasporto/di attrezzatura
di movimentazione" e "perdita di controllo di utensile a mano nonché del
materiale lavorato dall'utensile" risultano più frequenti tra i lavoratori con
meno di 30 anni che tra gli ultracinquantacinquenni), il logorio fisico e in
alcuni casi l'eccessivo senso di sicurezza si rivela fatale per i lavoratori
meno giovani, visto che la "caduta dall'alto" è assai più frequente tra gli
ultracinquantacinquenni (10,2%) che tra gli under 25 (6,4%). Oltre il 40% degli
infortuni del settore delle costruzioni coinvolge i muratori, il 16,8% gli
operatori e il 7,2% gli elettricisti, ma rapportando il numero di morti al
numero di infortuni subiti per ciascuna figura professionale si scopre che i più
a rischio sono i geometri (circa 9 morti ogni mille incidenti) e i gruisti e i
finitori/rifinitori (circa 6 morti ogni mille incidenti).
Gli infortuni che coinvolgono i lavoratori del settore delle costruzioni
avvengono, nella maggior parte dei casi, al di fuori del cantiere.
Leggi il testo integrale "La sicurezza nel settore delle costruzioni".pdf
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Dall'INAIL il libro sui rischi legati al genere e allo
stress.
31/maggio/2010 --
Il D.Lgs. 81/08 prevede che tutti gli attori del sistema salute e sicurezza
tengano conto delle peculiarità legate al genere, all'età, alle provenienze
geografiche e culturali dei destinatari degli interventi di prevenzione.
L'art. 28 del Testo Unico per la Sicurezza, infatti, oltre ai rischi più
"tradizionali" per la sicurezza e la salute dei lavoratori (attrezzature di
lavoro, sostanze chimiche, etc.) fa espressamente riferimento ai rischi
collegati allo stress lavoro-correlato, nonché a quelli connessi alle differenze
di genere, all'età e alla provenienza da altri paesi.
L'INAIL attraverso il volume "Genere e stress lavoro-correlato: due opportunità
per il Testo Unico" mira a fornire indicazioni, riflessioni e informazioni utili
all'applicazione in ottica di genere del Testo Unico, compiendo un primo passo
verso la redazione futura di Linee Guida focalizzandosi, in questa prima fase,
sullo specifico problema dei rischi psicosociali e stress lavoro-correlati.
Leggi il
testo integrale "Genere e stress lavoro-correlato: due opportunità per il Testo
Unico".pdf
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Per ulteriori informazioni, contattare:
E.F.A.S. Italia - Ente Formazione Ambiente Sicurezza Italia
via G. Failla, 2/A - 95041 - Caltagirone (CT)
Tel: 339 7005359
Fax: 095 2933720
Internet:
info@efasitalia.it
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