Speciale pubblicazione Provvedimento Stato Regioni
Postata Lunedì 26 novembre 2007, 20:30
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PUBBLICAZIONE IMMEDIATA


NEWS ANNO 2009

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81
Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

25/novembre/2009 -- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Testo integrato con:

• Legge del 2 agosto 2008, n. 129 (conversione del D.L. 97/2008)

• Legge del 6 agosto 2008, n. 133 (conversione del D.L. 112/2008)

• Legge del 27 febbraio 2009, n. 14 (conversione del D.L. 207/2008)

• Legge del 7 luglio 2009, n. 88

 

Leggi il testo integrale del D. Lgs. 81/2008 coordinato con il 106/2009 in formato .pdf

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D.Lgs. 106/09 correttivo del D.Lgs. 81/08: cosa cambia.

03/settembre/2009 -- 5 agosto 2009: pubblicato il D.Lgs. 106/09 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

E' stato pubblicatio sulla Gazzetta ufficiale del 5 agosto 2009, n. 180, suppl. ord. n. 142/L il D.Lgs. 106/09, correttivo del "Testo Unico in materia di sicurezza sul Lavoro", più volte modificato dalla data di emanazione, il 9 aprile 2008.

Il Decreto legislativo 106/09 contiene ben 149 articoli che novellano in maniera incisiva il Decreto legislativo n. 81/2008, con il fine di correggere gli errori materiali e tecnici contenuti nel D.Lgs. 81/2008, approvato, a Camere oramai sciolte, e superare le difficoltà operative, le criticità e le lacune evidenziate dai primi mesi di applicazione del cd. "testo Unico".

Scopo del cd. "correttivo" - D.Lgs. n. 106/2009 - è quindi quello di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, modificando i Titoli IV, V e VI del Decreto legislativo n. 81/2008 inerenti i Cantieri temporanei e mobili, la Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, la Movimentazione manuale dei carichi.

In particolare, per quanto attiene i cantieri temporanei di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 si evince un importante ed incisivo intervento di modifica che tocca quasi tutti gli articoli, con modifiche sia di carattere solo formali che sostanziali.

Più in generale, si evidenziano (anche secondo il comunicato stampa emesso il 31 luglio dall'ufficio stampa del Governo) precise linee di azione:

• introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico in modo che in essi possano operare unicamente aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, inizierà ad operare nel settore edile per mezzo della istituzione di una “patente”, strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi quali la effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza;

• superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali (approccio per obiettivi e non solo per regole). Ad esempio, il correttivo ribadisce la assoluta e inderogabile necessità per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori ma, al contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo documento;

• rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa, in modo da perfezionare tale importante procedura rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne legittimano la adozione che i casi nei quali la sospensione possa essere imposta;

• ricezione integrale delle proposte avanzate in sede tecnica dalle parti sociali nell’ambito degli incontri, tenutisi nell’arco degli ultimi quattro mesi del 2008, presso il Ministero del lavoro e finalizzati alla predisposizione di un “avviso comune” tra loro sulla salute e sicurezza in ambiente di lavoro;

• definizione di un corpo normativo coerente anche con la realtà e le caratteristiche delle piccole e medie imprese e con le peculiarità delle forme di lavoro atipico e temporaneo;

• valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali quali strumenti di ausilio alle imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per l’innalzamento dei livelli di tutela negli ambienti di lavoro;

• miglioramento della efficacia dell’apparato sanzionatorio, con l’obiettivo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.
 


 

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Pubblicazione DECRETO LEGISLATIVO: Decreto correttivo 106/2009: arrivano i chiarimenti dell'INAIL per la comunicazione del nominativo del RLS.

25/agosto/2009 -- SICUREZZA DEL LAVORO

Decreto correttivo 106/2009: arrivano i chiarimenti dell'INAIL per la comunicazione del nominativo del RLS

Circolare INAIL 25 agosto 2009, n. 43

 

Con una Circolare del 25 agosto scorso l'INAIL ha fornito istruzioni operative circa le nuove modalità di trasmissione della comunicazione del nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza. L'articolo 18 del Testo Unico, così come modificato dall'articolo 13 del Decreto correttivo (DLgs. 106/2009), ha soppresso la comunicazione annuale all'INAIL sostituendola con una comunicazione in occasione dell'elezione o della designazione del RLS e per le variazioni successive.

In base al nuovo quadro normativo gli adempimenti posti in capo al datore di lavoro e ai dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei RLS sono le seguenti:
chi ha già ottemperato all'obbligo - secondo le istruzioni emanate dall'Istituto in attuazione del Decreto legislativo n. 81/2008 - comunicando il nominativo con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non deve effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della circolare INAIL n. 43 (25 agosto).

Chi non avesse effettuato alcuna comunicazione, secondo le istruzioni emanate dall'Istituto con la circolare n. 11/2009, deve inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative specificate nella Circolare in oggetto. Per chi non rientra nelle fattispecie enunciate l'obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato un RLS differente da quello segnalato.

La Circolare descrive nel dettaglio la procedura che consente di effettuare la prima comunicazione e/o le variazioni a seguito di nuove nomine e/o designazioni che dovessero intervenire, chiarendo che la comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l'azienda stessa, nella quale operano i Rappresentanti.

In caso di violazione dell'art. 18 comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008, l'art. 55 del medesimo decreto (così come modificato dall'art. 32 del Decreto legislativo n. 106/2009: "Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente") prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00 euro.

 

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Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (09G0119)" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 - Supplemento Ordinario n. 142.

03/agosto/2009 -- E’ stato firmato il 3 agosto il decreto 106/2009, il cosiddetto “Correttivo” del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.

Si riscontrano alcune novità rispetto al testo approvato lo scorso mese di marzo. In particolare, l'art. 11 del D.Lgs. 106/09 modifica l'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).

Sono inoltre contenute novità in tema di Formazione, DVr (data certa, viene introdotta la possibilità di certificarne la certezza della data attraverso la firma congiunta degli attori della sicurezza in azienda).

In materia di valutazione dello stress lavoro correlato è ipotizzato un rinvio al 01.08.2010.

Eliminato l'obbligo del DUVRI per le lavorazioni che comportano una sola prestazione intellettuale, una fornitura di attrezzature o materiali, una prestazione della durata inferiore a 2 giorni.

Istituita una “patente a punti" per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili.

Data certa: semplificata la procedura per dare prova della data del DVR, ora attuabile attraverso la firma congiunta del documento.

Rivisto il Potere di sospensione dell'attività di impresa da parte degli organismi di vigilanza.

Confermata la possibilità che il medico competente verifichi l’idoneità del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione.

Rivisitata l’entità delle sanzioni in modo da rendere le pene detentive eque rispetto alla gravità delle infrazioni e le ammende e le sanzioni pecuniarie proporzionate, oltre che alle violazioni, all’aumento dei prezzi al consumo, verificato su base ISTAT, dal 1994.
 

 

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