Speciale pubblicazione Provvedimento Stato Regioni
Postata Lunedì 26 novembre 2007, 20:30
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PUBBLICAZIONE IMMEDIATA
NEWS ANNO 2009
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81
Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
25/novembre/2009 --
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Testo
integrato con:
• Legge
del 2 agosto 2008, n. 129 (conversione del D.L. 97/2008)
• Legge
del 6 agosto 2008, n. 133 (conversione del D.L. 112/2008)
• Legge
del 27 febbraio 2009, n. 14 (conversione del D.L. 207/2008)
• Legge
del 7 luglio 2009, n. 88
Leggi il testo integrale del
D. Lgs. 81/2008 coordinato con il 106/2009 in formato .pdf
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D.Lgs. 106/09 correttivo del D.Lgs. 81/08: cosa cambia.
03/settembre/2009 --
5 agosto 2009:
pubblicato il D.Lgs. 106/09 “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”.
E'
stato pubblicatio sulla Gazzetta ufficiale del 5 agosto 2009, n. 180, suppl. ord.
n. 142/L il D.Lgs. 106/09, correttivo del "Testo Unico in materia di sicurezza
sul Lavoro", più volte modificato dalla data di emanazione, il 9 aprile 2008.
Il
Decreto legislativo 106/09 contiene ben 149 articoli che novellano in maniera
incisiva il Decreto legislativo n. 81/2008, con il fine di correggere gli errori
materiali e tecnici contenuti nel D.Lgs. 81/2008, approvato, a Camere oramai
sciolte, e superare le difficoltà operative, le criticità e le lacune
evidenziate dai primi mesi di applicazione del cd. "testo Unico".
Scopo
del cd. "correttivo" - D.Lgs. n. 106/2009 - è quindi quello di rendere
maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
modificando i Titoli IV, V e VI del Decreto legislativo n. 81/2008 inerenti i
Cantieri temporanei e mobili, la Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro,
la Movimentazione manuale dei carichi.
In
particolare, per quanto attiene i cantieri temporanei di cui al Titolo IV del
D.Lgs. 81/08 si evince un importante ed incisivo intervento di modifica che
tocca quasi tutti gli articoli, con modifiche sia di carattere solo formali che
sostanziali.
Più in
generale, si evidenziano (anche secondo il comunicato stampa emesso il 31 luglio
dall'ufficio stampa del Governo) precise linee di azione:
•
introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi in settori a particolare rischio infortunistico in modo che in essi
possano operare unicamente aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme
in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale sistema, in vista della sua
estensione in altri ambiti, inizierà ad operare nel settore edile per mezzo
della istituzione di una “patente”, strumento che utilizzerà un criterio certo e
semplice per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o
dei lavoratori autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi
quali la effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da
parte degli organi di vigilanza;
•
superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili
sostanziali (approccio per obiettivi e non solo per regole). Ad esempio, il
correttivo ribadisce la assoluta e inderogabile necessità per ogni impresa di
valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori ma, al
contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo
documento;
•
rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa, in modo da perfezionare
tale importante procedura rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne
legittimano la adozione che i casi nei quali la sospensione possa essere
imposta;
•
ricezione integrale delle proposte avanzate in sede tecnica dalle parti sociali
nell’ambito degli incontri, tenutisi nell’arco degli ultimi quattro mesi del
2008, presso il Ministero del lavoro e finalizzati alla predisposizione di un
“avviso comune” tra loro sulla salute e sicurezza in ambiente di lavoro;
•
definizione di un corpo normativo coerente anche con la realtà e le
caratteristiche delle piccole e medie imprese e con le peculiarità delle forme
di lavoro atipico e temporaneo;
•
valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali quali strumenti di ausilio alle
imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e per l’innalzamento dei livelli di tutela negli
ambienti di lavoro;
•
miglioramento della efficacia dell’apparato sanzionatorio, con l’obiettivo di
assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.
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Pubblicazione DECRETO LEGISLATIVO: Decreto correttivo
106/2009: arrivano i chiarimenti dell'INAIL per la comunicazione del nominativo
del RLS.
25/agosto/2009 --
SICUREZZA DEL LAVORO
Decreto correttivo 106/2009: arrivano i chiarimenti
dell'INAIL per la comunicazione del nominativo del RLS
Circolare INAIL 25 agosto 2009, n. 43
Con una Circolare del 25 agosto scorso l'INAIL ha fornito
istruzioni operative circa le nuove modalità di trasmissione della comunicazione
del nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza. L'articolo 18
del Testo Unico, così come modificato dall'articolo 13 del Decreto correttivo
(DLgs. 106/2009), ha soppresso la comunicazione annuale all'INAIL sostituendola
con una comunicazione in occasione dell'elezione o della designazione del RLS e
per le variazioni successive.
In base al nuovo quadro normativo gli adempimenti posti in
capo al datore di lavoro e ai dirigenti ai fini della comunicazione dei
nominativi dei RLS sono le seguenti:
chi ha già ottemperato all'obbligo - secondo le istruzioni emanate dall'Istituto
in attuazione del Decreto legislativo n. 81/2008 - comunicando il nominativo con
riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non deve effettuare alcuna
comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o
designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della circolare INAIL n.
43 (25 agosto).
Chi non avesse effettuato alcuna comunicazione, secondo le
istruzioni emanate dall'Istituto con la circolare n. 11/2009, deve inviare la
segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative specificate
nella Circolare in oggetto. Per chi non rientra nelle fattispecie enunciate
l'obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione
del RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in
cui dovesse essere nominato o designato un RLS differente da quello segnalato.
La Circolare descrive nel dettaglio la procedura che
consente di effettuare la prima comunicazione e/o le variazioni a seguito di
nuove nomine e/o designazioni che dovessero intervenire, chiarendo che la
comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna
unità produttiva in cui si articola l'azienda stessa, nella quale operano i
Rappresentanti.
In caso di violazione dell'art. 18 comma 1, lettera aa)
del Decreto legislativo n. 81/2008, l'art. 55 del medesimo decreto (così come
modificato dall'art. 32 del Decreto legislativo n. 106/2009: "Sanzioni per il
datore di lavoro e il dirigente") prevede una sanzione amministrativa pecuniaria
da 50,00 a 300,00 euro.
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Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(09G0119)" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 -
Supplemento Ordinario n. 142.
03/agosto/2009 --
E’ stato
firmato il 3 agosto il decreto 106/2009, il cosiddetto “Correttivo” del D.Lgs.
81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.
Si
riscontrano alcune novità rispetto al testo approvato lo scorso mese di marzo.
In particolare, l'art. 11 del D.Lgs. 106/09 modifica l'art. 14 del D.Lgs.
81/2008 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori).
Sono
inoltre contenute novità in tema di Formazione, DVr (data certa, viene
introdotta la possibilità di certificarne la certezza della data attraverso la
firma congiunta degli attori della sicurezza in azienda).
In
materia di valutazione dello stress lavoro correlato è ipotizzato un rinvio al
01.08.2010.
Eliminato l'obbligo del DUVRI per le lavorazioni che comportano una sola
prestazione intellettuale, una fornitura di attrezzature o materiali, una
prestazione della durata inferiore a 2 giorni.
Istituita una “patente a punti" per la verifica della idoneità
tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili.
Data
certa: semplificata la procedura per dare prova della data del DVR, ora
attuabile attraverso la firma congiunta del documento.
Rivisto il Potere di sospensione dell'attività di impresa da parte degli
organismi di vigilanza.
Confermata la possibilità che il medico competente verifichi l’idoneità del
lavoratore alla mansione prima della sua assunzione.
Rivisitata l’entità delle sanzioni in modo da rendere le pene detentive eque
rispetto alla gravità delle infrazioni e le ammende e le sanzioni pecuniarie
proporzionate, oltre che alle violazioni, all’aumento dei prezzi al consumo,
verificato su base ISTAT, dal 1994.
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