Speciale pubblicazione Provvedimento Stato Regioni
Postata Lunedì 26 novembre 2007, 20:30
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PUBBLICAZIONE IMMEDIATA


NEWS ANNO 2008

 

 

 

Proroghe al DECRETO LEGISLATIVO 81/2008: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”

01/luglio/2008 -- In arrivo alcune proroghe riguardanti gli adempimenti al D. LGS. 81/2008.

Proroga in arrivo, per ciò che concerne l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e le relative disposizioni sanzionatorie: con un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto legge 03 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, la Commissione Finanze del Senato, ha approvato la modifica dell'art. 306, comma 2, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, sostituendo"decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" con "a decorrere dal 01 gennaio 2009".

Ma la proroga dell’obbligo della valutazione dei rischi non è l’unica novità prevista dal disegno di legge. Per quanto riguarda il documento di valutazione dei rischi, tra gli ordini del giorno della discussione in aula è previsto anche un invito al Governo a “valutare l'opportunità di sostituire, all'interno del comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la locuzione «avere data certa» con la voce «essere datato», in modo da non attenuare il rigore degli obblighi a carico del datore di lavoro, ma garantendo al contempo un'indubbia semplificazione gestionale e operativa per lo stesso.”


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Pubblicazione DECRETO LEGISLATIVO: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”

30/aprile/2008 -- La pubblicazione del DECRETO LEGISLATIVO: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” è avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108.
Il Decreto legislativo, successivamente ai 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta, è diventato pienamente operativo con esclusione della nuova valutazione dei rischi per la quale i datori di lavori avranno 90 giorni di tempo in più.
 

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DECRETO LEGISLATIVO: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”

18/aprile/2008 -- Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato il Decreto legislativo sulla sicurezza recentemente approvato dal Governo.
Il decreto legislativo porta la data del 9 aprile 2008 e reca “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
L’ultimo atto sarà la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale che sembra non tarderà molto (si prevede entro l’1 maggio).

Il Decreto legislativo, successivamente ai 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta, diventerà pienamente operativo con esclusione della nuova valutazione dei rischi per la quale i datori di lavori avranno 90 giorni di tempo in più.
Non conosciamo il testo definitivo del provvedimento perché sembra che lo stesso, prima di essere trasmesso al Capo dello Stato, abbia subito piccole modifiche ed aggiustamenti, principalmente per rendere obbligatori i piani di sicurezza ed il Durc anche per i lavori soggetti a Denuncia inizio attività (Dia).

Ricordiamo che il nuovo decreto legislativo consta di 306 articoli e 52 allegati tecnici e che con l’entrata in vigore dello stesso sono abrogate le seguenti norme:
• il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
• il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164;
• il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64;
• il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
• il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
• il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493;
• il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
• il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
• l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248;
• gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
In allegato una versione del testo in nostro possesso non ancora definitiva.

 

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DECRETO LEGISLATIVO n. 626 del 19/09/1994

10/marzo/2008 -- Aggiornato con tutte le modifiche ed integrazioni intervenute; non sono ancora state inserite le modifiche ed integrazioni di cui al D.Lgs. 257/07 sopra riportato.

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D. LGS. 19 novembre 2007 n° 257

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

11/gennaio/2008 -- Sulla Gazzetta ufficiale n. 9 dell’11 gennaio 2008 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 257 recante “Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)”.

Il provvedimento, che consta di 6 articoli e di un allegato, entra in vigore il 26 gennaio 2008.

Il decreto legislativo promuove alcune modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e precisamente le seguenti:

  • il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.”.;

  • la rubrica del titolo V-bis è sostituita dalla seguente: “Protezione da agenti fisici: rumore”;

  • di seguito al titolo V-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, è immesso il seguente: “Titolo V-ter - Protezione da agenti fisici: campi elettromagnetici”.

Con l’articolo 6 viene sottolineato che le disposizioni di cui all’articolo 2 che inserisce il Titolo V-ter con cui vengono inseriti 8 nuovi articoli che riguardano i campi elettromagnetici entreranno in vigore il 30 aprile 2008.

Con l’inserimento del Titolo V-ter vengono formulati i principi minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro. Le disposizioni sono inerenti la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori causati dagli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto.

Al decreto sono allegate la tabella 1 contenente i valori limite di esposizione e la tabella 2 contenente i valori di azione.

Ricordiamo che al Capo II del nuovo Titolo V-ter sono riportati gli obblighi dei datori di lavoro ed in particolare vengono definiti:

  • Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi;

  • Sorveglianza sanitaria;

  • Le misure di prevenzione e protezione;

  • Cartelle sanitarie e di rischio;

  • Informazione e formazione dei lavoratori.

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Allegato 1 al Decreto Legislativo recante valori limite .pdf

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Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro

Entrata in vigore

05/gennaio/2008 -- Il 5 gennaio 2008 è entrato in vigore il “patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro” al fine di riorganizzare gli interventi previsti per l’adeguamento alle norme vigenti e per utilizzare al meglio le risorse umane, strumentali e finanziarie già impegnate nella tutela stessa.

Questo provvedimento è stato eseguito anche in ragione del fatto che l’accordo tra stato e regioni, sottoscritto il 1° agosto 2007, reso esecutivo dal DPCM 17 dicembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 prevede che le ispezioni annuali debbano essere almeno 250 mila e dovranno essere proporzionate, per ciascuna regione e provincia autonoma, al numero utile di imprese attive nei territori delle diverse Asl.

Il tutto consiste quindi in una rielaborazione sostanziale delle risorse che già vengono impegnate nella sicurezza per migliorare i risultati della tutela dei lavoratori.

Entrando nel merito dell’accordo sottoscritto da governo, regioni e province autonome, in primis è stato deciso che la tutela della salute dei lavoratori è di pertinenza specifica del Ssn e che il lavoratore è il perno delle azioni previste dall’accordo stesso. Queste azioni sono, comunque, pensate in relazione allo scenario produttivo nazionale costituito per il 95% da aziende di piccola e piccolissima dimensione, a prevalenza artigiane e fortemente frammentate nel territorio.

Gli obiettivi fondamentali dell’accordo sono molteplici; il più importante riguarda quelli del Ssn per il consolidamento e lo sviluppo dell’attuale sistema.

Un esempio di questi è il miglioramento dell’omogeneità degli interventi di prevenzione, divisi in informazione, formazione, assistenza e vigilanza, sia in fatto di copertura quantitativa che di metodologia di intervento. Altri obiettivi sono quelli di implementare la programmazione e la realizzazione delle attività di prevenzione secondo criteri efficaci, di regolamentare, secondo l’art. 27 del dlgs 626/1194, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza svolto dai Comitati regionali di coordinamento.

Il conseguimento degli obiettivi ha criteri e soprattutto vincoli che dovranno essere rispettati, che risultano essere omogenei in tutto il territorio nazionale e che riguardano principalmente i livelli essenziali di assistenza (Lea). Questi livelli rappresentano la connessione che riguarda le prestazioni erogabili dalle Asl come, ad esempio, i piani mirati di prevenzione, l’attività di tutela nella sua accezione più generale ecc. Le regioni, invece, cercheranno di portare avanti un piano per un’organizzazione razionale degli interventi che dovrà fornire la copertura di almeno il 5% delle Asl oggetto di ispezioni, invece le regioni che sono già in linea con tale obiettivo dovranno mantenere lo stesso livello di attività erogata.

Altro punto fondamentale è la vigilanza che necessita, in base all’accordo, di una uniformità di copertura sul territorio nazionale più puntuale e capillare rispetto al passato soprattutto perché oggi si riescono a garantire solo gli standard minimi; come detto in precedenza, infatti, l’obiettivo minimo è il raggiungimento delle 250 mila ispezioni annuali.

Come ultimo obiettivo l’accordo prevede l’attuazione di un sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro con la relativa promozione della partecipazione dei vari soggetti al fine di creare un giusto e si spera puntuale sostegno alle imprese.

 

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